Riforma fiscale Draghi: le 30 misure fiscali che (forse) vedremo nella Legge Delega

 

Articolo a cura di Gianluca Marini, Partner - Tax

 

Da poco archiviato il decreto sui Green Pass dei lavoratori pubblici e privati, il Governo Draghi già pone l’attenzione al prossimo appuntamento di finanza pubblica.

La NADEF dovrebbe essere licenziata entro il 27 settembre e contenere le prime indicazioni sul tesoretto di cui potrà disporre il Governo per approntare la Riforma fiscale.

Con un PIL che viaggia a tassi di crescita da boom economico (+6%), si inizia a parlare di una disponibilità di un maggior gettito di circa 10/12 miliardi di euro.

Troppo poco però per abbozzare l’ambiziosa Riforma tributaria prevista nel PNRR, incluso l’auspicato taglio del cuneo fiscale dei dipendenti. 

Ecco quindi che l’attenzione si sposta inevitabilmente sulle misure di copertura finanziaria: dalla riforma del catasto, alla rimodulazione delle aliquote IVA (4, 10 e 22%) fino il riordino delle oltre 600 tax expenditures (detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta vari ecc.) contate nell’ultimo Rapporto annuale delle Spese fiscali del MEF.

La Riforma del Catasto sconta però le variegate sensibilità delle forze politiche di maggioranza.

Tecnicamente, si discute dell’innalzamento dei valori delle rendite catastali derivante dall’accorpamento delle categorie catastali (le A1, A2, A10, D, ecc. confluirebbero in due macro-classi la O e la S, Ordinaria e Speciale), di sostituire i desueti vani catastali con i metri quadri e di inserire in visura catastale il valore OMI, cioè il valore  immobiliare medio di mercato praticato nella microzona e desunto dai rogiti registrati all’Agenzia delle Entrate.

Tutti aggiustamenti che fanno pensare all’introduzione di una imposta patrimoniale o quanto meno ad un netto un incremento dell’IMU, se non alla sua possibile reintroduzione sull’abitazione principale, nell’ordine medio del 30/40%, ma con punte anche del 120/140% nelle zone urbane di maggior pregio. 

Nell’attesa che il capitolo delle fonti di finanziamento trovi la sua definizione, vediamo come il Governo in di usare intenderebbe usare le risorse che si renderanno disponibili.

Nel PNNR Il Governo si era impegnato a presentare al Parlamento (entro il  31 luglio 2021) una Legge di Delega fiscale da attuarsi per il tramite di uno o più decreti legislativi delegati, che tenga adeguatamente conto del documento conclusivo della “indagine conoscitiva sulla riforma dell’IRPEF e altri aspetti del sistema tributario” avviata dalla Commissioni parlamentari, per superare un sistema fiscale frammentato, articolato e complesso che rappresenta spesso un freno per gli investimenti, anche dall’estero.

Dall’analisi del documento parlamentare, abbiamo potuto contare almeno trenta misure fiscali che sono attese su vari fronti e che dovrebbero trovare collocazione nella Legge Delega.

In dettaglio:

 

  1. Semplificazione e certezza del diritto tributario

 

  1. Elaborazione delle norme tributarie contenute nei vari Testi unici e nelle leggi speciali in un unico Codice tributario che si componga di tre parti: i) principi generali del diritto tributario; ii) procedura tributaria e sanzioni; iii) parte speciale con titoli distinti per le singole imposte e tasse.
  2. Elevazione al rango costituzionale di alcune norme dello Statuto del contribuente (Legge 212/2000), definita dalla Commissione come “la norma meno rispettata del nostro ordinamento tributario”, con particolare riguardo ai principi di chiarezza, semplicità ed irretroattività delle norme tributarie.
  3. Cancellazione di alcuni tributi minori, quali il superbollo, la tassa di laurea, le tasse di pubblico insegnamento, l’imposta sugli intrattenimenti, la tassa regionale di abilitazione all’esercizio professionale, ecc.
  4. Progressivo avvicinamento tra bilancio fiscale e bilancio civilistico, proseguendo il cammino già avviato con l’introduzione del “principio di derivazione rafforzata” ai fini IAS e OIC.

 

  1. Riforma IRPEF

 

  1. Evoluzione della tassazione delle persone fisiche verso un sistema “duale”, in cui i redditi di lavoro continuano ad essere tassati con le aliquote progressive IRPEF, mentre i redditi del risparmio (es. di capitale) con un’aliquota proporzionale coincidente con quella del primo scaglione IRPEF (attualmente pari al 23%).
  2. Mantenimento dell’individuo-persona fisica come unità impositiva (a differenza della “famiglia” come ad esempio avviene in Francia), con la possibilità di introdurre un regime fiscale agevolativo, per un periodo definito, in caso di ingresso al lavoro del c.d. secondo percettore familiare (in Italia, tipicamente rappresentato dal lavoro femminile).
  3. Abbassamento dell’aliquota media effettiva del 38% per la fascia di reddito da 28.000 e 55.000 euro al fine di evitare lo “scalone” (dal 27% dello scaglione precedente).
  4. Modifica della dinamica delle aliquote marginali effettive, eliminando le discontinuità più brusche), senza arrivare all’adozione di un sistema ad aliquota continua (cd. alla tedesca) e prevedendo una no tax area per tutti i contribuenti.
  5. Riduzione della numerosità delle detrazioni / deduzioni fiscali e semplificazione del sistema.
  6. Possibilità di introdurre un meccanismo volontario di erogazione diretta del beneficio fiscale (es. sotto forma di “sconto in fattura”) a fronte del pagamento con strumenti tracciabili, con l’ausilio di strumenti tecnologici a disposizione.
  7. Trasformazione delle addizionali regionali e comunali in sovraimposte (aventi quindi come base imponibile il debito d’imposta IRPEF e non la stessa base imponibile IRPEF), il che dovrebbe semplificare il calcolo in dichiarazione.

 

  1. Lavoratori Autonomi ed Imprese

 

  1. Mantenimento del regime forfettario dei lavoratori autonomi (15% fino a 65.000 di fatturato), con l’introduzione di un regime opzionale e transitorio che eviti il brusco “scalone” verso il regime IRPEF ordinario al superamento del limite di fatturato, potendo continuare ad applicarsi per i due anni successivi, con l’aliquota maggiorata al 20%, qualora il contribuente si impegni a dichiarare un fatturato di almeno il 10% superiore rispetto all’anno precedente
  2. Sostituzione del meccanismo basato su due acconti annuali (30 giugno e 30 novembre), che potranno essere rateizzati, senza interessi, in sei rate mensili: il primo acconto da giugno a dicembre dello stesso anno, il secondo acconto da gennaio a giugno dell’anno seguente. Contestuale eliminazione o sostanziale riduzione delle ritenute di acconto.
  3. Re-introduzione del mai applicato regime opzionale dell’IRI (Imposta sul Reddito d’Impresa) per gli imprenditori individuali e le società di persone che potranno così accedere al regime previsto per le società di capitali (attualmente IRES del 24% sugli utili e tassazione del 26% sui dividendi distribuiti) in luogo della tassazione basata sulla curva IRPEF.

 

  1. Redditi finanziari e previdenza complementare

 

  1. Creazione di un’unica categoria dei “redditi finanziari”, in luogo delle due categorie attualmente vigenti dei “redditi di capitali” e “redditi diversi” (capital gain), che preveda la possibilità di compensare le perdite della seconda (minusvalenze su titoli) con i redditi della prima (dividendi ed interessi).
  2. Allineamento della tassazione finanziaria (oggi al 26%) all’aliquota del primo scaglione IRPEF (oggi 23%)
  3. Unificazione del criterio di tassazione per cassa (c.d. risultati realizzati) ai redditi finanziari, anche se gestiti nell’ambito del regime di risparmio gestito (oggi tassati in base del risultato maturato).
  4. Riforma della tassazione della previdenza complementare per passare da un modello c.d. ETT (Esenzione in fase di accumulo fino al limite annuale di 5.164,67 euro, Tassazione in fase di maturazione con aliquota al 20%, Tassazione agevolata nella fase di prestazione previdenziale con un sistema molto complesso) ad un modello c.d. EET basato invece sull’Esenzione nelle prime due fasi e la Tassazione piena nella terza.

 

  1. IRES ed IRAP

 

  1. Superamento dell’IRAP mediante riassorbimento del gettito nei tributi attualmente esistenti, senza caricare i redditi di lavoro dipendente e assimilati di ulteriori imposte.
  2. Semplificazione dell’IRES mediante la prosecuzione dell’avvicinamento delle base imponibile fiscale all’utile di bilancio, già avviato con l’adozione in ambito fiscale dei principi contabili internazionali (IAS) e proseguito con i nuovi principi contabili nazionali (OIC).
  3. Riposizionamento degli incentivi fiscali su tre direttrici: i) transizione ecologica; ii) aggregazioni di realtà imprenditoriali di dimensioni minori; iii) re-investimento dell’utile in investimenti atti a migliorare la produttività aziendale nonché la creazione di nuovi posti di lavoro.
  4. Introduzione del maccanismo di carry-back delle perdite fiscali in virtù del quale è consentita la deducibilità delle perdite maturate in un determinato esercizio non solo con quello degli esercizi successivi (come avviene ora in base all’art. 84 TUIR), ma anche con quelle dell’esercizio immediatamente precedente.
  5. Estensione della platea dei contribuenti che possono accedere al regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance) introdotto dal D.lgs. 128/2015 alle società aventi un fatturato non inferiore ad un miliardo di euro.

 

  1. Transizione ecologica
  1. Stabilizzazione degli interventi di riqualificazione energetica (bonus 50-65% e 110%) ed antisismica degli edifici privati al fine di renderli strutturali nel nostro ordinamento.
  2. Potenziamento degli incentivi per gli interventi di de-carbonizzazione e riqualificazione ambientale.
  3. Rimodulazione del regime di tassazione ambientale.
  4. Incremento del limite di detrazione IVA (attualmente fissato al 40%) per i veicoli a basse emissioni.

 

  1. Contrasto all’evasione fiscale
  1. Rafforzamento delle tecnologie esistenti in termini di scambio tra digitalizzazione riduzione degli adempimenti per professionisti, imprese ed intermediari ((es. dichiarazione e liquidazioni IVA).
  2. Estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica a tutti i soggetti attualmente esentati (tipicamente gli aderenti al regime forfettario).
  3. Valutazione dell’estensione del meccanismo di reverse charge ai fini IVA.   

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