Regolamento EUDR 2025/2560: cosa cambia per le imprese europee

Regolamento EUDR 2025/2560

Il Regolamento (UE) 2025/2560 introduce modifiche rilevanti alla normativa EUDR (EU Deforestation Regulation), Regolamento (UE) 2023/1115, con l’obiettivo di semplificare l’applicazione degli obblighi di due diligence e rendere il sistema più proporzionato al ruolo degli operatori lungo la catena di approvvigionamento. Le novità riguardano in particolare l’introduzione di una nuova sottocategoria di imprese assoggettate con obblighi ridotti ovvero gli operatori a valle, una nuova disciplina per i micro o piccoli operatori primari e il posticipo di 12 mesi delle tempistiche di applicazione. Questo aggiornamento ridefinisce responsabilità, obblighi informativi e requisiti di tracciabilità, incidendo in modo diretto sull’operatività delle imprese coinvolte. 

Perché il Regolamento EUDR è stato aggiornato

Il Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) ha introdotto un sistema stringente per contrastare la deforestazione e il degrado forestale legati a determinati prodotti immessi sul mercato dell’Unione o esportati dall’UE, associati dunque alle catene di fornitura. I prodotti coinvolti sono bovini, legno, caffè, cacao, olio di palma, soia, gomma e i loro derivati.

Tuttavia, durante la fase preparatoria all’entrata in applicazione, sono emerse criticità operative, soprattutto per le PMI e per gli operatori con un ruolo marginale nella produzione delle materie prime. A seguito del lancio del sistema di informazione, il numero di operazioni e interazioni effettuate ha evidenziato un traffico significativamente più elevato rispetto alle stime, richiedendo una rivalutazione del carico complessivo sul sistema. La complessità delle prescrizioni previste ha inoltre sollevato preoccupazioni in termini di competitività per le imprese europee e i partner commerciali, rendendo necessario semplificare gli adempimenti ed eliminare oneri normativi superflui. Il Regolamento (UE) 2025/2560 interviene quindi con una modifica mirata, finalizzata a: 

  • ridurre gli oneri amministrativi non necessari; 
  • chiarire i ruoli lungo la supply chain; 
  • mantenere l’obiettivo di prodotti “deforestation-free”.
La nuova classificazione dei soggetti EUDR

L’articolo 2 del nuovo Regolamento ridefinisce in modo più preciso le categorie di soggetti coinvolti:

  • Operatore: soggetto che immette sul mercato europeo o esporta prodotti interessati, esclusi gli operatori a valle.
  • Operatore a valle: soggetto che immette sul mercato europeo o esporta prodotti fabbricati utilizzando prodotti già coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata. 
  • Micro o piccolo operatore primario: persona fisica o microimpresa o piccola impresa, con sede in un paese classificato come a basso rischio che immette sul mercato o esporta prodotti interessati che essa stessa ha coltivato, raccolto, ottenuto o allevato negli appezzamenti o, nel caso dei bovini, negli stabilimenti in questione, ubicati in detto paese.
  • Commerciante: soggetto che, nella catena di approvvigionamento, mette a disposizione prodotti interessati sul mercato, senza essere né operatore né operatore a valle.

Questa distinzione è centrale perché ridefinisce le responsabilità relative all’implementazione del processo di due diligence.

I nuovi obblighi per i soggetti impattati dal Regolamento
Operatori: confermati i loro obblighi

Gli operatori restano i principali responsabili del sistema di dovuta diligenza (DDS) e in quanto tali essi devono:

  • raccogliere informazioni, dati e documenti previsti dall’art. 9 (ad es. descrizione e quantità dei prodotti interessati, paese di produzione, geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti, ecc.);
  • effettuare la valutazione del rischio di non conformità dei prodotti interessati (art. 10);
  • attuare le misure di attenuazione del rischio, se necessario, per raggiungere un livello di rischio di non conformità nullo o solo trascurabile (art. 11);
  • riesaminare il sistema di dovuta diligenza annualmente, aggiornarlo se viene a conoscenza di nuove informazioni rilevanti e rendere pubblica una relazione formale sul DDS (art. 12).
Operatori a valle e commercianti: nuovi obblighi, meno burocrazia 

Gli operatori a valle costituiscono una nuova categoria autonoma i cui obblighi sono equiparati a quelli dei commercianti: non devono svolgere attività di due diligence e non devono presentare dichiarazioni di dovuta diligenza. Rimane l’obbligo di registrarsi sul sistema informativo per l’EUDR Traces, ma ciò riduce in modo significativo le interazioni con esso. In aggiunta, tale categoria per immettere, esportare o mettere a disposizione i prodotti sul mercato deve raccogliere e conservare per almeno 5 anni le informazioni principali relative ai soggetti che hanno fornito loro i prodotti e quelli ai quali li forniscono a loro volta (ad es. nome, denominazione commerciale registrata, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, ecc) e, nel caso in cui il loro fornitore sia configurato come operatore, i numeri di riferimento o identificativo delle dichiarazioni di dovuta diligenza. Essi dovranno inoltre aggiornare i dati in caso di nuove informazioni rilevanti, garantendo così la piena tracciabilità dei prodotti. Gli operatori a valle non PMI e i commercianti non PMI sono tenuti a registrarsi nel sistema informativo Traces.

Micro o piccoli operatori primari: dichiarazione semplificata e geolocalizzazione 

Il regolamento introduce anche la definizione di micro o piccolo operatore primario, ossia persone fisiche, microimprese o piccole imprese, stabilite in un Paese classificato a basso rischio secondo la EUDR Country Classification List che immettono sul mercato o esportano prodotti che esse stesse producono. La definizione si applica sia a soggetti UE che extra-UE.

Tale categoria può presentare una dichiarazione di dovuta diligenza semplificata una tantum su Traces, come illustrato da un modello esemplificativo contenuto nell’Allegato III del Regolamento 2025/2560. A seguito della presentazione viene assegnato un identificativo univoco che accompagna i prodotti lungo la supply chain. Le informazioni inserite consentono una valutazione automatica del rischio e controlli basati su un approccio risk-based, nonché visibilità agli attori a valle, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati.

Tali soggetti, inoltre, sono esenti dall’obbligo di geolocalizzazione: è sufficiente l’indirizzo postale degli appezzamenti o dello stabilimento produttivo, purché identifichi chiaramente l’ubicazione geografica. Per i bovini si applicano le esenzioni già previste dal Regolamento (UE) 2016/429, che garantisce sistemi di tracciabilità equivalenti. L’esenzione si applica in modo stabile ai micro operatori e anche quando la normativa locale prevede tracciabilità su basi analoghe.

EUDR rinviato: cosa cambia davvero

Il Regolamento 2025/2560 conferma un rinvio di 12 mesi dell’applicazione dell’EUDR. Il posticipo riguarda tutte le scadenze e gli obblighi collegati e viene contestualmente eliminato il precedente periodo di eccezione. Il reporting annuale da parte dei soggetti coinvolti deve avvenire entro il 30 aprile dell’anno successivo al financial year: considerando l’entrata in applicazione dal 30 dicembre 2026, il primo reporting sarà il 30 aprile 2028. Infine, con riferimento ai prodotti interessati, è stata introdotta una modifica all’Allegato I, prevedendo l’esclusione della voce “ex 49 – Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani, di carta”, che di conseguenza non rientrano più nell’ambito di applicazione dell’EUDR.

Perché scegliere BDO

Il Regolamento (UE) 2025/2560 rappresenta dunque un passaggio chiave nell’evoluzione dell’EUDR. In questo contesto, ci posizioniamo come partner strategico in grado di supportare le imprese nel percorso di raggiungimento della compliance normativa offrendo un supporto modulare e integrato che parte dall’individuazione degli eventuali impatti sull’azienda fino alla copertura di tutti i requisiti espressi dal Regolamento. 

Affrontare per tempo gli obblighi EUDR con un approccio strutturato significa ridurre i rischi di non conformità e trasformare un adempimento normativo in un’opportunità di rafforzamento della governance aziendale in chiave di sostenibilità.