Expatriates & Global Mobility News dall’Agenzia delle Entrate- dicembre 2021

Approfondimenti a cura del team Expatriates & Global Mobility di BDO Tax 

 

Risposta ad interpello n. 707 del 14 ottobre 2021 – Nessun obbligo di sostituzione d’imposta per una società italiana in relazione ad azioni assegnate a suoi ex dipendenti

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 707 del 14 ottobre 2021, ha stabilito che non ci sono obblighi di sostituzione d’imposta per una società italiana, per i redditi di lavoro dipendente derivanti da Restricted Stock Units (RSU), se i lavoratori, assegnatari delle azioni, non hanno più in essere alcun rapporto di lavoro subordinato con la stessa all’atto della verifica del presupposto impositivo.

Il caso esaminato dall’Amministrazione Finanziaria riguarda l’acquisizione di un Gruppo da parte di una Società extra UE, a seguito della quale è stata riconosciuta ai dipendenti, già beneficiari di piani di azionariato, la possibilità di ricevere Restricted Stock Units della nuova Capogruppo in sostituzione del valore (non attribuito) delle azioni che sarebbero maturate in un momento successivo all’acquisizione.

Le azioni originariamente facenti parte di un piano di azionariato destinato ai dipendenti di più società del Gruppo (tra cui una controllata Italiana), sono state quindi riconvertite in un altro piano dalla nuova capogruppo non residente.

La società italiana, precedente datore di lavoro dei lavoratori assegnatari delle RSU, chiede se debba agire in qualità di sostituto d’imposta per i redditi di lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di dette azioni.

Con riferimento agli obblighi di sostituzione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in questo caso, la Società istante (società italiana ex datrice di lavoro) non è tenuta ad assolvere agli obblighi di sostituzione d’imposta in quanto non è il soggetto che assegna le azioni ed i lavoratori destinatari di tali “valori” non sono suoi dipendenti.

Inoltre, l’Amministrazione finanziaria, ha concluso che non vi è nessun obbligo neanche per la Capogruppo non residente in Italia non avendo ivi una stabile organizzazione.

Infatti, l’art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ha precisato che rientrano nell’alveo dei soggetti qualificabili come sostituti d’imposta le società per azioni e le società non residenti nello Stato, solo qualora corrispondano redditi da lavoro dipendente attraverso stabili organizzazioni in Italia, o siano soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi nel nostro Paese.

Sarà quindi compito dei singoli ex dipendenti assolvere le imposte in autoliquidazione, presentando la dichiarazione in Italia nel periodo d’imposta in cui esercitano l’opzione e includendovi i redditi che si considerano imponibili in Italia (cfr. risoluzioni 20 marzo 2001, n. 29/E e 12 dicembre 2007, n. 366/E).

Per determinare il periodo d’imposta in cui considerare prodotto il reddito, l’Agenzia richiama quanto già affermato in precedenza, ovvero, che occorre fare riferimento al momento in cui le RSU si trasformano in azioni, non avendo rilevanza l’effettiva consegna del titolo (risoluzioni 20 marzo 2001, n. 29/E e 12 dicembre 2007, n. 366/E).  

 

 

Risoluzione n. 789 del 24 novembre 2021 - accesso alla proroga di ulteriori cinque anni anche ai lavoratori “Controesodati” di cui alla L. 238/2010).

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 789 del 24 novembre 2021, ha chiarito che i lavoratori c.d. "controesodati” (Legge n. 238/2010) rientrati in Italia, che hanno optato per il regime premiale di cui all’art. 16 del D.Lgs 147/2015, possono estendere il regime agevolativo per un ulteriore quinquennio.

L’oggetto dell’interpello verte sulla possibilità di estendere temporalmente il regime premiale per un ulteriore periodo quinquennale per una lavoratrice, cittadina italiana, che durante la permanenza all'estero era stata iscritta all'AIRE per un periodo inferiore ai due periodi d’imposta previsti dalla norma, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni.

L’Agenzia delle Entrate, nell’argomentare la propria risposta, propende per la possibilità di esercitare l'opzione, ex articolo 1, comma 50, della legge n. 176 del 2020 e, quindi, accedere alla proroga oggetto dell’interpello.

In particolar modo l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che “l'Istante, sussistendo i requisiti di cui alla lettera a) dell'articolo 5, comma 2-bis, del decreto legge n. 34 del 2019 (avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo o, alternativamente, essere diventato proprietario di un'unità immobiliare di tipo residenziale dopo il trasferimento nel territorio dello Stato, nei dodici mesi precedenti o nei diciotto mesi successivi l'esercizio dell'opzione), e stante l'iscrizione all'AIRE durante la sua permanenza all'estero, possa beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati per ulteriori cinque periodi d'imposta”.

Tale conclusione, a ben vedere, trova il proprio fondamento anche nel parere conforme del Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze (Registro Ufficiale prot. n. 107594 del 30 aprile 2021), che ha ritenuto che l'opzione in argomento possa essere esercitata anche dai soggetti “controesodati”.

In riferimento al requisito dell’iscrizione all’AIRE, sembrerebbe che, a differenza di quanto avviene per i lavoratori che hanno esercitato l’opzione ai sensi dell’art. 16, comma 1, del D.Lgs. (non i c.d controesodati), l’Agenzia delle Entrate acconsenta al prolungamento dell’opzione per un ulteriore quinquennio anche per i lavoratori italiani che non siano stati iscritti all’AIRE nel periodo antecedente il trasferimento in Italia. Ciò in quanto, tale requisito non era una condizione di accesso agli incentivi previsto dalla legge n. 238 del 2010 e non era un requisito per esercitare l'opzione di cui all'articolo 16, comma 4, del d.lgs. n. 147 del 2015.

Tuttavia, questa conclusione sembrerebbe non essere in linea con la precedente risposta n. 594 del 16 settembre 2021.

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