Expatriates & Global Mobility News dall’Agenzia delle Entrate - giugno 2022

Approfondimenti a cura del team Expatriates & Global Mobility di BDO Tax 

 

Risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 266 del 17 maggio 2022 – Applicazione della ritenuta su compensi corrisposti a relatori esteri nell'ambito di convegni

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 266/2022, ha chiarito che, in caso di videoconferenze, la ritenuta sui compensi erogati ai relatori non fiscalmente residenti in Italia si applica solamente qualora la connessione avvenga dall’Italia.

Il caso sottoposto all’Amministrazione Finanziaria riguarda una società specializzata nell’organizzazione di convegni in campo sanitario, i quali, a causa delle restrizioni derivanti dall'epidemia da COVID-19, si svolgeranno sempre più spesso in videoconferenza. Alcuni relatori, non fiscalmente residenti in Italia, effettueranno i loro interventi in videoconferenza restando fisicamente nel loro Paese di residenza o in un altro territorio terzo, relazionando in alcuni casi anche con l'ausilio di slide a supporto.

L’Istante chiede, pertanto, se il compenso corrisposto a tali relatori in relazione al convegno sia imponibile in Italia ai sensi dell’art. 23 del TUIR e debba di conseguenza essere assoggettato a ritenuta fiscale.

L’Agenzia delle Entrate ribadisce, in prima battuta che, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del TUIR, i soggetti non fiscalmente residenti in Italia sono assoggettati ad imposizione esclusivamente sui redditi prodotti in Italia. Inoltre, ai sensi dell'articolo 23 comma 1 lettera d) del Tuir, che definisce i criteri di territorialità, i redditi di lavoro autonomo si considerano prodotti in Italia soltanto se la prestazione è effettuata fisicamente in Italia.

Pertanto, la Società istante sarà tenuta ad applicare una ritenuta a titolo d’imposta del 30%, ad un soggetto non residente in Italia, a norma dell’art. 25 comma 2 del DPR 600/73, soltanto sui compensi correlati a prestazioni di lavoro autonomo svolte in Italia, dovendo invece escludere quei compensi relativi a prestazioni di lavoro autonomo svolte dall’estero.

A parere dell’Agenzia dell’Entrate, lo stesso principio si applica anche ai compensi relativi alla cessione delle slide da parte dei relatori alla società istante in quanto, facendo riferimento a quanto precisato dal commentario all’art. 12 del modello OCSE, i relatori non diffondono un know-how, ma forniscono una prestazione professionale di tipo divulgativo-scientifico che costituisce un’attività di lavoro autonomo (anche occasionale).

 

Risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 259 dell’11 maggio 2022 - Regime impatriati ammesso in caso di rientro da un distacco all’estero con nuove mansioni e condizioni economiche

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 259/2022, ha preso posizione in merito al tema dell’accesso al regime dei lavoratori impatriati nel caso in cui il rientro in Italia di un lavoratore già residente all'estero prima del periodo di distacco.

Il quesito oggetto dell’interpello verte sulla fattispecie in cui un giornalista, che nel 2012 ha sottoscritto un contratto di lavoro dipendente in Italia con un contestuale distacco all’estero, senza realizzare un effettivo espatrio, in quanto lo stesso svolgeva, sin dal 2001, un’attività lavorativa all’estero come collaboratore autonomo.

L’istante sottopone, quindi, il quesito in merito all’applicabilità del regime in parola in quanto, a fronte della conclusione del rapporto di distacco, intende rientrare in Italia per svolgere una attività di lavoro del tutto "nuova" (con una diversa sede di lavoro, un differente ruolo aziendale, nuove mansioni, un rinnovato ruolo e maggiori responsabilità) e con differenti condizioni economiche benché il datore di lavoro non possa procedere, per specifiche esigenze di natura aziendale, ad una "nuova" assunzione. 

Infatti, il rientro in Italia dovrebbe avvenire con la mera “variazione” del contratto di lavoro preesistente per disporre l’attribuzione della nuova qualifica di vicecaporedattore della testata giornalistica della sede italiana, la promozione ad una qualifica superiore di tre gradi/livelli a quella attualmente rivestita dall'Istante, una maggiorazione significativa della retribuzione, l'assunzione di maggiori responsabilità ed il cambiamento radicale delle mansioni da svolgere.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver analizzato la normativa di accesso al regime, afferma che l'attività lavorativa prestata all'estero in regime di distacco consentirebbe l’accesso al regime speciale, al verificarsi di tutte le condizioni previste dall’articolo 16 del d.lgs n. 147 del 2015, laddove il distacco, più volte prorogato abbia determinato un affievolimento dei legami del lavoratore con il territorio italiano e via sia una sostanziale discontinuità di mansioni e ruoli oltre che contrattuale.

L’Ufficio, nel suo excursus, valorizzando sia il tema dell’effettivo radicamento all’estero del giornalista che la circostanza del ruolo aziendale ricoperto al rientro in Italia sarebbe differente rispetto a quello originario, e pertanto la posizione lavorativa non si porrebbe in continuità con la precedente, conferma l’ammissione al regime premiale ancorché non vi sia una discontinuità contrattuale (il lavoratore manterrà il contratto di lavoro sottoscritto nel 2012 pur con le opportune “variazioni”).