SMART WORKERS DALL’ESTERO: L’AGENZIA DELLE ENTRATE SCIOGLIE FINALMENTE I DUBBI

Articolo a cura di Gianluca Marini, Carmela Bisesti, Valerio Castelletti

 

Con la risposta all’interpello n. 596/2021, l'Agenzia delle Entrate ha espresso parere favorevole all'applicazione del “Regime Speciale per i lavoratori Impatriati” (art. 16 D.Lgs 147/2015) nei confronti di un dipendente di una società estera che lavora in Italia in regime di “smart working”.

In questo periodo di pandemia globale sono sensibilmente incrementate le persone (sia italiane che straniere) che hanno deciso di trasferire la loro residenza in Italia e lavorare in modalità di “smart working”.

La spinta propulsiva a questo meccanismo è stata fornita anche dalla possibilità di usufruire di un regime fiscale fortemente favorevole, così come previsto dall’art. 16 D.Lgs 147/2015, qualora la residenza fiscale venga trasferita in Italia.

In ogni caso, fino alla pronuncia in argomento, rimaneva incerto se si potesse applicare il beneficio fiscale anche per coloro che si trasferivano in Italia a lavorare pur rimanendo alle dipendenze di un datore di lavoro estero, considerando che la ratio della norma è quella di attirare capitale umano in Italia e quindi principalmente rivolta al mercato del lavoro interno.

Attraverso la risoluzione n. 596/2021, l’Agenzia delle Entrate ha voluto quindi sciogliere le riserve e dettare una linea guida.

Il caso in questione riguarda, infatti, un cittadino italiano trasferitosi all'estero nel 2013 e dipendente di una società statunitense, rientrato in Italia nei primi mesi del 2021 insieme alla famiglia e continuando sempre a lavorare per la stessa azienda estera.

Ricordiamo che per poter usufruire del trattamento di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, così come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è necessario che il lavoratore:

  • trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del TUIR;
  • non sia stato residente in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno due anni;
  • svolga l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

L’Agenzia delle Entrate ha motivato la sua decisione, prendendo come riferimento la circolare n. 33/E del 2020, nella quale viene evidenziato che l’attuale formulazione dell’art. 16, ai fini dell’accesso al beneficio, non prevede che l'attività sia svolta per un'impresa operante sul territorio dello Stato e possono quindi accedere all'agevolazione anche i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all'estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti).

Viene quindi eliminato il vincolo precedentemente definito per cui l’attività lavorativa debba essere esclusivamente svolta nell’interesse di una società Italiana.

Infatti, prima di questa risoluzione, ci si chiedeva se tra le condizioni necessarie ai fini dell’applicazione dei benefici fiscali, vi fosse quella per cui il lavoratore, dopo essere rimpatriato in Italia, dovesse anche assumere una nuova posizione lavorativa in “discontinuità” totale rispetto al passato, oppure bastasse il rientro in Italia dall’estero come condizione sufficiente per l’accesso all’agevolazione

Nel caso specifico, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha optato per la via più semplice, non fornendo specifici chiarimenti sul tema.

In aggiunta, la suddetta conclusione supera quanto finora espresso dall'Agenzia in fattispecie similari, ed in particolare per coloro che hanno terminato il distacco all'estero e sono rientrati in Italia a lavorare per la medesima società e con il medesimo ruolo volto all’estero.

In quest’ultima fattispecie infatti, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il beneficio non possa essere applicato in quanto manca una “novazione” del rapporto di lavoro e quindi una “discontinuità” rispetto alla precedente mansione svolta all’estero.

 

COMMENTO BDO:

La presa di posizione da parte dell’Agenzia delle Entrate era attesa specialmente nel contesto di pandemia che stiamo vivendo. Difatti, considerando la sempre più crescente tendenza delle aziende di permettere ai dipendenti di svolgere la propria attività lavorativa in remoto, diventa decisamente attrattiva l’opportunità, per coloro che dopo anni all’estero vogliono avvicinarsi ai propri cari in Italia senza dover cambiare datore o rapporto di lavoro, di accedere alle agevolazioni fiscali.

Riteniamo quindi, che dopo questa decisione dell’Agenzia, vi saranno sempre più casi di persone che vorranno svolgere la propria attività lavorativa dall’Italia per non perdere i benefici fiscali connessi, e questo permetterà di attrarre concretamente sempre più capitale umano e risorse in Italia, andando quindi a compiere il vero obiettivo della norma relativa al “Regime Speciale dei Lavoratori Impatriati”.

Il Team Expatriates & Global Mobility di BDO è a disposizione dei lavoratori stranieri che desiderano verificare l’effettivo accesso ai regimi agevolativi, mediante assessment mirati (check-list e questionari) e consulenze specifiche, in merito all’applicazione del regime premiale ex art. 16 D.lgs. 147/2015.

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