La Global Minimum Tax americana vs la Web Tax europea

 

Per Gianluca Marini, Partner Tax BDO Italia, gli Usa difendono il loro potere impositivo quasi esclusivo dello stato di residenza, perché loro sono lo Stato di residenza della maggior parte delle capogruppo delle imprese multinazionali del web, a cui si sono affiancati negli ultimi anni Cina, Giappone e Russia.

 

Articolo pubblicato su milanofinanza.it QUI

Il G20 di Venezia, conclusosi lo scorso 10 luglio, è archiviato e le principali proposte di riforma di un nuovo ordine fiscale internazionale sono ormai sul tavolo. Certo, mancano tutti dettagli operativi, ma la linea di tendenza e le posizioni delle diverse potenze globali si incominciano a delineare. Gianluca Marini, Partner Tax BDO Italia, cerca di fare chiarezza in dieci punti.  

  1.  Verso un nuovo ordine fiscale mondiale. Innanzitutto, non può non registrarsi una generalizzata tendenza tra le superpotenze di cercare una soluzione condivisa di un nuovo ordine fiscale mondiale che tassi i giganti del websoft e dell'economia digitale. Erano solo 60 i paesi firmatari del primo accordo BEPS del 2015 (Base Erosion & Profit Splitting), contenente un pacchetto di 15 azioni, tra cui una specifica sulla tassazione dell'economia digitale. A ottobre 2020 sono ben 137 i paesi (tra cui l'Italia) partecipanti ai negoziati Ocse/G20 che hanno condotto alla pubblicazione dei rapporti Blueprints Pillar I e del Pillar II nella cornice dell'Inclusive Framework, che rappresentano lo stato dell'arte delle discussioni internazionali in materia di economia digitale e tassazione minima effettiva. Certo, il cantiere per adeguare i sistemi fiscali all’era digitale è in corso di definizione a vari livelli (Ue, Ocse, G7/G20, Usa), ad oggi si susseguono per lo più dichiarazioni d'intento, prese di posizioni politiche, report tecnici, senza una vera e propria conclusione; a livello comunitario si applica ancora il principio di unanimità degli Stati membri in materia di tassazione societaria, mentre i vari position paper dell’Ocse ssoo poco più che soft law, cioè mere raccomandazioni agli Stati che sono lasciati liberi se attuarli o meno. Comunque, tutto ciò è un buon inizio che lascia ben sperare.
     
  2. Il vero interrogativo non è cosa tassare e neppure come tassare, ma chi ha il diritto di tassare. Dai negoziati, spiega Marini, si capisce che il punto fondamentale è stabilire “a quale Stato spetta il potere di tassare”, cioè come ripartire il potere impositivo tra i vari stati nei confronti delle multinazionali del web che lavorano con modalità differenti rispetto al passato e che sono dislocate in diversi paesi del mondo. Gli attuali sistemi fiscali del ‘900 sono imperniati sul concetto di presenza fisica dell’impresa in un determinato Stato (filiale, stabile organizzazione, ecc.), un modello non più attuale nel mondo globalizzato e digitale. Tutte le convenzioni internazionali prevedono due criteri di ripartizione della potestà impositiva: il criterio della residenza e il criterio della fonte. Fino ad oggi, quindi, la ricchezza generata dalle imprese veniva ripartita tra lo Stato di residenza dell'headquarter, capogruppo della multinazionale, e gli Stati in cui le singole società operative o le stabili organizzazioni erano insediate-materialmente e/o personalmente-al fine di sviluppare il mercato dei prodotti e dei servizi offerti dal gruppo. Questo modello convenzionale di ripartizione della potestà impositiva oggi non è più efficace: le imprese del web producono ricavi nei mercati di tutto il mondo senza avere alcuna sede fissa di affari, materiale e/o personale, negli Stati in cui questi mercati si sono sviluppati. Quindi, oggi, il punto centrale è quello di stabilire a chi spetta tassare questa ricchezza prodotta, che si dimostra del tutto “apolide” e che può essere quindi efficacemente collocata in paesi a fiscalità privilegiata o di vantaggio.
     
  3.  Usa vs Ue. Gli Usa difendono il loro potere impositivo quasi esclusivo dello stato di residenza, perché loro sono lo Stato di residenza della maggior parte delle capogruppo delle imprese multinazionali del web, a cui si sono affiancati negli ultimi anni Cina, Giappone e Russia. Questo perché tutta la ricchezza che eccede la remunerazione dell’attività routinaria svolta dalle varie società operative del gruppo (o dalle relative stabili organizzazioni), spetta esclusivamente alla capogruppo in qualità di titolare e detentrice degli intangibles. Per contro, gli Stati in cui si è sviluppato il mercato (cioè dove sono localizzati gli utenti dei servizi digitali, ad esempio la UE, India, Brasile, ecc.) ritengono che gran parte di questo extra-profitto spetti a loro, proprio in virtù del fatto che la creazione di valore si è sviluppata nella loro giurisdizione.
     
  4. I paesi a fiscalità agevolata ne approfittano. Il forte conflitto tra gli interessi delle superpotenze ha impedito, fino ad oggi, di trovare soluzioni soddisfacenti. Gli Stati a fiscalità agevolata, anche in UE, come Irlanda, Lussemburgo ed Olanda, hanno avuto grossi investimenti dalle grandi società di servizi digitali. Si tratta di Stati hanno sviluppato una politica fiscale attrattiva (definita da taluni altri “concorrenza fiscale dannosa”) basata su riduzioni della base imponibile, tagli di aliquote fiscali, spesso basate sullo strumento del ruling, cioè accordi tra stati ed imprese con cui vengono concessi benefici fiscali a chi effettua investimenti nel paese, anche mediante schemi di pianificazione fiscale aggressiva che ormai sono finiti nei libri di scuola (come il cd. Double Irish Sandwich). Ciò ha comportato la sensibile riduzione dei tax rate effettivi dei gruppi multinazionali: l'Ocse stima tra i 100 e 240 miliardi di dollari il gettito sottratto ad imposizione ai governi, equivalenti a circa 4-10% delle imposte societarie dovute. Una cifra simile di 245 miliardi di dollari è stata stimata dal Group Tax Justice Network nel rapporto Corporate Tax Statistics di novembre 2020.
     
  5. La proposta americana di una Global Minimum Tax del 15%. L’obiettivo prioritario della proposta americana, annunciata dall’Amministrazione Biden alla penultima riunione del G20 e posta al centro del G20 economico di Venezia, è quello di fronteggiare il dumping fiscale dei paradisi fiscali utilizzati dalle multinazionali americane per delocalizzare redditi al di fuori degli Usa (come i c.d. passive income, cioè dividendi, interessi, royalties, servizi a basso valore aggiunto). Ha però già ottenuto il veto di paesi come la Svizzera, l’Irlanda, l’Ungheria e l’India. Secondo le intenzioni dell’Amministrazione finanziaria americana, dovrebbe riguardare solo le grandi imprese (del web e non solo) individuate sulla base del fatturato globale, margine di profitto globale (di fatto le circa 100 società di grandi e redditizie del mondo). 
    Nel concreto la proposta americana si basa su due aspetti: i) aliquota minima del 15% applicata alle controllate e/o alle stabili organizzazioni delle multinazionali. Ad esempio, se alcune controllate di una multinazionale americana operano in giurisdizioni con un’aliquota inferiore al 15% (es. il 9%), sulla differenza (es. pari 6%) si applicherà una tassazione aggiuntiva negli Usa, cioè nello stato di residenza, che applicherà oltre all’aliquota ordinaria propria (21% quale Federal Corporate Tax) anche una sovrattassa del 6%. Questa tassazione aggiuntiva dovrebbe scoraggiare le grandi multinazionali nel delocalizzare i redditi in giurisdizioni a bassa o nulla tassazione.

    Il prelievo aggiuntivo si applicherebbe tuttavia alle sole imprese che hanno un volume di affari di almeno 750 milioni di euro per singolo mercato; ii) parziale trasferimento dei diritti impositivi agli stati di commercializzazione (i.cd. Market States) dove risiedono i consumatori. In questo caso, tuttavia, la proposta americana riguarda un bacino di imprese multinazionali assai limitato, cioè quelle con ricavi di oltre 20 miliardi di dollari e contemporaneamente con un margine di profitto di almeno il 10% (il che secondo i primi osservatori taglierebbe fuori imprese, come Amazon, che hanno margini più contenuti).

    In presenza di questa condizione, una percentuale dell’extra-profitto rispetto alla soglia del 10% (variabile tra il 20% e 30%) sarebbe redistribuita nei diversi paesi dove la multinazionale regista ricavi di almeno 1 milione di dollari o 250.000 dollari se si tratta di paesi con un pil inferiore a 40 miliardi.  Insomma, una quota molto limitata. Inoltre, più che una forma di imposizione, sarebbe una ripartizione di una quota minima di profitti netti in favore dei paesi dove la multinazionale vende i suoi prodotti!
     
  6. Critiche alla proposta americana. La proposta americana è stata salutata in maniera tiepida in Europa: porre l’accento su “quanto tassare”, piuttosto che su “chi può tassare”, sembra un chiaro segnale politico che gli Stati Uniti non intendono sostenere a fondo il secondo pilastro del Quadro Inclusivo e quindi affrontare a fondo il tema della riforma delle norme fiscali internazionali. Inoltre, la misura dell’imposta (15%) appare modesta, tant’è che la Francia ne propone l’aumento almeno al 18%. In effetti in Europa il tax rate sulle società varia da un minimo del 9% (Ungheria) al massimo del 31,5% (Portogallo), con una media del 20%. L’aliquota ipotizzata del 15% è di 2,5 punti più alta dell’Irlanda (12,5%) e di 10 punti più bassa dell’Olanda e del Lussemburgo (25%), dove sono concentrate le sedi europee delle multinazionali americane, e di quasi 13 punti rispetto all’Italia (27,9%). Chi si occupa di sistemi fiscali sa benissimo inoltre che la tassazione effettiva di un’impresa (il c.d. effective corporate tax rate) dipende non solo dall’aliquota nominale, ma soprattutto dalla determinazione della base imponibile. Se le 137 giurisdizioni Ocse hanno altrettanti criteri di determinazione dell’utile di bilancio e del reddito imponibile, stabilire un’aliquota nominale unica non sembra avere una portata così determinante.
     
  7. La Web Tax comunitaria. Non si è quindi fatta attendere la risposta europea: prediligere, al contrario degli Usa, un approccio basato proprio sul cd. primo pilastro del Rapporto Ocse mediante l’introduzione di una Web Tax europea che tassi non i profitti, ma i fatturati realizzati nei mercati di sbocco europei dai colossi del web (cfr. risoluzione del Parlamento Europeo di marzo 2021). Un’imposta quindi che sposterebbe sensibilmente il gettito fiscale dagli USA (cioè dallo Stato di residenza della maggior parte dei colossi del web) alla UE (cioè dove risiedono i fruitori dei contenuti digitali). Un’aliquota che, secondo le intenzioni manifestate da ambienti europei, dovrebbe attestarsi tra 1% ed il 3% ed interesserebbe migliaia di aziende americane ed europee, a differenza delle circa 100 aziende cui invece si applicherebbe la Global Minimum Tax americana. La Web Tax europea è inoltre importante anche per un altro profilo: costituirebbe una risorsa propria del bilancio comunitario (il gettito non sarebbe quindi ripartito tra i paesi membri) e servirà per finanziarie il Next Generation EU, il maxi-pacchetto di aiuti creato per sostenere la ripresa post- Covid.
     
  8. La potestà impositiva deve spettare allo Stato in cui si è effettivamente generata la ricchezza. Un altro pregio della Web Tax europea è quello, a mio avviso, di rispettare il principio di base della capacità contributiva in quanto è innegabile che alla creazione del valore delle aziende digitali concorrono anche i consumatori che, nella duplice veste di fruitori e di creatori di servizi digitali, interagiscono attivamente, consapevolmente o meno, con le interfacce digitali, mettendo a disposizione dei colossi del web i propri dati che poi, combinati in big-data, consentono a queste imprese di monetizzarli attraverso vari metodi.  
     
  9. La Web Tax italiana. La Web Tax comunitaria dovrà inoltre bilanciare un quadro normativo d’insieme ad oggi frammentato. Ad oggi persistono circa 40 Web Tax statali, più o meno attive, tra cui quella francese e quella italiana, che dovranno convivere o soccombere dinnanzi al nuovo quadro internazionale. In Italia, ad esempio, l’Imposta sui Servizi Digitali (Digital Services Tax – DST o ISD) ha trovato concreta attuazione a decorrere dal 1° gennaio 2020 secondo una disciplina simile a quella recentemente ipotizzata in ambito europeo. L’ISD italiana è, quindi, un’imposta pari al 3% dei ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da imprese di rilevanti dimensioni se l’utente del servizio è localizzato nel territorio italiano. In particolare, l’imposta è dovuta da imprese, anche non residenti, con ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro, a condizione che abbiano conseguito almeno 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati in Italia. 
    La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 23 marzo 2021, oltre a fornire indicazioni e risposte ai quesiti, ha chiarito che la ISD italiana ha natura di imposta indiretta (in quanto applicata sul fatturato) e come tale non confligge quindi con le norme dei trattati internazionali contro le doppie imposizioni che vietano la tassazione sul reddito delle imprese non residenti in Italia che non possiedono insediamenti fissi in Italia. Purtroppo, nel primo anno di applicazione dell'imposta, il gettito nelle casse dell'Erario è stato di meno di un terzo di quanto previsto: appena 233 milioni di euro, contro i 780 milioni attesi, da parte di 49 soggetti italiani e 9 non residenti. Numeri, forniti dal Ministro dell’Economia Daniele Franco, durante il question time alla Camera, che certificano quanto sia fallimentare un approccio unilaterale e non coordinato di un singolo stato nella risoluzione di un problema che non può che essere globale.
     
  10. In conclusione, qualsiasi sia lo strumento che alla fine prevarrà, il sistema di tassazione delle imprese del web dovrà essere obiettivamente ripartire la potestà impositiva tra le diverse giurisdizioni in cui il valore si crea: in parte, allo stato di residenza della capogruppo ove sono collocati gli uffici direzionali e la proprietà sostanziale dall’algoritmo (beni immateriali) della stessa; in parte, agli stati di residenza delle singole articolazioni fisiche della capogruppo (succursali e/o stabili organizzazioni) che eventualmente svolgono nei vari mercati funzioni di sviluppo, tutela, raccolta di dati, servizi logistici, ecc; in parte ancora agli stati ove sono localizzati gli utilizzatori delle piattaforme digitali in cui si sviluppa il mercato, cioè ove i big data vengono raccolti presso gli utenti e che, più o meno consapevolmente, ne accrescono il valore dell’impresa.

    (riproduzione riservata)

Iscriviti per ricevere le ultime notizie e approfondimenti BDO