Il credito di imposta 5.0, a differenza del 4.0, effettua una distinzione tra beni cosiddetti “trainanti”, vincolanti per accedere all’agevolazione, e beni cd “trainati”, che possono essere correlati agli investimenti trainanti.
Per accedere all’agevolazione, le imprese dovranno proporre progetti di innovazione, con data di avvio a partire dal 1° gennaio 2024 e completamento entro il 31 dicembre 2025, aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici.
In particolare, rientrano:
- beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dal citato allegato;
- beni immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusi i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell’ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (“Energy Dashboarding”).
A differenza del 4.0, troviamo delle novità in quanto è possibile agevolare i software gestionali, se abbinati ad altri sistemi per il monitoraggio dei consumi energetici.
Una volta, quindi, pianificato l’acquisto dei beni sopracitati e soddisfatto i requisiti, compresa la riduzione dei consumi energetici, sarà possibile aggiungere al progetto ulteriori investimenti, come gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e le attività di formazione.
Pertanto, il solo investimento nell’impianto fotovoltaico non permette di accedere all’agevolazione; invece, l’acquisto congiunto con i beni di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, consente di agevolare tutti i beni con la stessa intensità agevolativa. Inoltre, se gli impianti fotovoltaici rispettano specifiche condizioni tecniche, il credito di imposta applicato a tutti gli investimenti potrà essere maggiorato fino al 140%.
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