Il Ministero dell’Economia, rappresentato dal Viceministro Maurizio Leo e dal Direttore delle Finanze Giovanni Spalletta, ha firmato il 1° luglio 2025 un atto di indirizzo che cambia radicalmente l’approccio ai controlli sui crediti d’imposta, regolato da D.Lgs. 74/2000 e già modificato dal D.Lgs. 87/2024. Una novità che può fare la differenza in una contestazione dell’Agenzia delle Entrate.
Cosa cambia?
Il nuovo atto chiarisce una distinzione fondamentale tra due categorie di crediti:- Crediti inesistenti: i progetti mancano dei requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella normativa di riferimento, quali leggi, decreti ministeriali attuativi, regolamenti et cetera (i.e. credito calcolato su spese mai sostenute e/o su attività non agevolabili). Qui le sanzioni sono pesanti e i termini di accertamento lunghi.
- Crediti non spettanti: sono quelli che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, sono fondati su fatti che non rientrano nella disciplina attributiva del credito per assenza di ulteriori elementi o qualità richiesti da fonti tecniche non vincolanti e non specificamente richiamate dalla normativa primaria e secondaria. Quindi, le ulteriori fonti di dettaglio, come i manuali Ocse, non assumono rilevanza ai fine del giudizio di inesistenza del credito, salvo che la normativa primaria o secondaria operi un rinvio specifico a tali fonti.
In pratica: se il tuo progetto è stato realmente svolto, ma non rispetta un requisito tecnico non previsto dalla normativa primaria, il credito non è “falso”, ma solo “non spettante”. E questo cambia tutto perché la non spettanza comporta non solo sanzioni più leggere e tempi di accertamento più brevi, ma anche la possibilità di evitare il penale, grazie all’esimente per obiettiva incertezza (art. 10-quater, comma 2-bis). E soprattutto, è ora possibile per la tua impresa proteggersi giocando di anticipo, attraverso la certificazione tecnica.
L’importanza della certificazione tecnica dei crediti R&S
Il MEF ha confermato che la certificazione tecnica degli investimenti R&S, introdotta dall’art. 23 del DL 73/2022 e regolata dal DPCM 15/09/2023 e dal DM 21/02/2024, è uno strumento chiave per evitare contestazioni. Ricordiamo che tale certificazione può essere richiesta anche dopo aver fatto l’investimento, purché prima dell’avvio di un controllo formale (PVC). Inoltre, è vincolante per l’Agenzia delle Entrate e rende nullo qualsiasi atto basato solo sulla qualificazione tecnica dell’attività.
Uno dei passaggi più significativi dell’atto di indirizzo riguarda proprio il valore giuridico della certificazione tecnica degli investimenti in R&S. Il documento chiarisce che, se il contribuente si è dotato di una certificazione rilasciata da soggetti qualificati, che attesti la qualificazione tecnica dell’attività effettivamente svolta, qualsiasi atto impositivo o sanzionatorio che contesti il credito esclusivamente sul piano tecnico può essere censurato per nullità. In altre parole, la certificazione diventa vincolante per l’Agenzia delle Entrate, impedendo che la sola discrezionalità tecnica dell’amministrazione possa giustificare un recupero del credito. Questo principio, sottolineato con forza nel documento del 1° luglio 2025, rappresenta un vero spartiacque: tutela le imprese che hanno agito in buona fede e con trasparenza, e impone all’amministrazione una maggiore responsabilità nell’adozione di atti contestativi.
Considerato che non è prevista la comunicazione istituzionale tra MIMIT e amministrazione finanziaria della lista dei «contribuenti certificati», l’atto auspica, senza specificare e termini e l’ufficio di destinazione, che il soggetto in possesso della certificazione dia comunicazione all’amministrazione finanziaria anche per evitare eventuali contestazioni unicamente incentrate sul profilo della qualificazione tecnica dell’investimento.
La valenza delle nuove definizioni
Ai fini penali, come ribadito anche recentemente dalla Cassazione, hanno applicazione retroattiva ma non è noto se lo sia anche ai fini tributari; in caso di non retroattività, avrebbe valenza solamente per il nuovo credito di imposta R&S, dove il riferimento al manuale di Frascati è specificamente contemplato dalla norma di riferimento, e riguarderebbe le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
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