Credito d’imposta 4.0: le nuove regole per la compensazione

Il credito d’imposta Transizione 4.0 è stato nuovamente oggetto di revisione nel 2025 con la Legge di Bilancio 2025 e con l’ultima risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (41/E/2025), che istituisce l’apposito codice tributo (“7077”).

Cosa cambia dal 2025

Da quest’anno, l’accesso all’agevolazione passa attraverso una procedura più strutturata:

  • prenotazione iniziale del credito;
  • invio della comunicazione preventiva con acconto;
  • completamento dell’iter tramite il modulo previsto dal decreto Mimit del 16 giugno 2025.

Solo dopo l’invio delle tre comunicazioni, l’impresa potrà beneficiare del credito, che non sarà immediatamente compensabile.

Ricordiamo che l’iter summenzionato è valido per gli investimenti effettuati nel 2025 per i quali non risulti essere stato accettato l’ordine dal venditore ed effettuato il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione al 31 dicembre 2024.

Le tempistiche da rispettare

La compensazione F24 sarà possibile:

  • dal 10 del mese successivo alla trasmissione, da parte del MIMIT all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi all’impresa beneficiaria;
  • e solo dopo che il credito risulti visibile nel cassetto fiscale.

Per esempio, se l’iter si conclude entro giugno, il credito sarà compensabile dal 10 agosto. Attenzione però: ritardi tecnici o problemi sulla piattaforma potrebbero far slittare ulteriormente questa scadenza.

Deve, inoltre, essere rispettata la regola generale di fruizione prevista per il credito d’imposta Transizione 4.0 dal comma 1059 dell’articolo 1, legge 178/2020: tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.

Quanto si può compensare

L’importo compensabile non sempre corrisponde a quello indicato inizialmente: le successive comunicazioni possono ridurre l’ammontare del credito. Il valore finale sarà il minore tra quelli dichiarati, e andrà suddiviso in tre quote annuali di pari importo a partire dall’anno di interconnessione.

Codici tributo e operatività

Per indicare correttamente il credito nel modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha previsto:

  • il nuovo codice tributo 7077 per investimenti effettuati secondo le regole della Legge 207/2024;
  • e il codice 6936, già esistente, per investimenti precedenti al 2025 o protetti dalla clausola di salvaguardia, ovvero, effettuati dal 1° gennaio 2025 per i quali entro il 31 dicembre 2024 sia stato accettato il relativo ordine dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Nel modello F24, al campo “anno di riferimento” va inserito l’anno di completamento degli investimenti, nel formato “AAAA” (2025 o 2026).

 

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