Con l’approvazione del Decreto-legge del 27 marzo 2026, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) aveva ufficializzato una svolta decisiva per le imprese, eliminando il vincolo “Made in EU” per l’accesso all’iperammortamento 2026, ma rimanevano ancora dei punti in sospeso. Allo stesso tempo, negli ultimi giorni sono state pubblicate anticipazioni del decreto attuativo sull’iperammortamento valido per il triennio 2026-2028.
Con la prima modifica non sarà più necessario acquistare beni prodotti nell’Unione Europea per beneficiare dell’agevolazione. Analizziamo quali sono le ulteriori modifiche alla Legge di Bilancio 2026 e perchè sono fondamentali per le imprese.
Eliminazione del vincolo “made in EU”
Il vincolo geografico introdotto inizialmente dalla Legge di Bilancio 2026 aveva creato un forte rallentamento poichè molte tecnologie strategiche (macchinari, componenti, impianti) sono prodotte fuori dall’Europa, risultando di fatto esclusi interi settori.
Con la sua eliminazione, lo scenario cambia radicalmente:
- le imprese possono scegliere liberamente i fornitori;
- si riattivano investimenti già pianificati;
- si accelera la transizione digitale ed energetica.
Rimane solo un’eccezione: il vincolo UE continua ad applicarsi a specifici moduli fotovoltaici ad alta efficienza iscritti al registro ENEA.
Estensione a software e cloud
Una delle novità più interessanti è che l’agevolazione si estende anche a:
- software
- servizi cloud
mediante canoni per l’utilizzo e non come immobilizzazioni.
Anche se non rientrano nei classici schemi di ammortamento, diventano agevolabili.
Comunicazioni al GSE: più chiarezza (e più controllo)
Inizialmente erano previste 3 comunicazioni (preventiva, di conferma e di completamento) a cui se ne aggiungerebbe una quarta. Tra i punti che ancora sono in via di definizione, infatti, c’è una quarta comunicazione da inviare alla fine di ogni anno solare. Ciò permette al MEF di monitorare l’andamento della misura.
Inoltre, viene specificato che le comunicazioni possono essere multiple per ciascuna struttura produttiva e possono essere cumulative, comprendendo più beni, oppure singole, in funzione dello stato di avanzamento di ciascuno.
Stop all’autodichiarazione: serve la perizia tecnica asseverata
Un cambio rilevante riguarda le certificazioni: non basta più l’autodichiarazione del legale rappresentante ma serve una perizia tecnica formale, anche per i beni con importo inferiore ai 300 mila euro.
Questo aumenta la solidità della misura, ma richiede anche una gestione più strutturata.
Ricordiamo che, oltre alla perizia, è previsto il rilascio di una certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili. A differenza di quanto disciplinato da Transizione 5.0, il nuovo iperammortamento non prevede la copertura delle spese di certificazione.
Tempistiche: confermata l’ammissibilità per i beni ordinati nel 2025
Chiarito anche un punto strategico, le imprese che avviano l’investimento nel 2025 e ricevono i beni nel 2026, possono comunque accedere all’iperammortamento. Infatti, per completamento del progetto si fa riferimento all’articolo 109 del TUIR, mediante cui viene considerato il momento in cui avviene il passaggio di proprietà del bene e non l’avvio dei lavori. Per i beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, il completamento corrisponde alla data di fine lavori degli investimenti.
Aliquote: chiarita la logica temporale
Altro aggiornamento chiave: le soglie delle aliquote diventano annuali (non più triennali). Questo impatta direttamente sulla pianificazione degli investimenti e sull’ottimizzazione fiscale.
Investimenti in sistemi di accumulo
È stato chiarito che gli impianti di stoccaggio potranno essere considerati come investimenti indipendenti senza la necessità di associarli ad ulteriori beni, come avveniva, invece, per Transizione 5.0 con beni “trainanti” e “trainati”.
Struttura produttiva
Tra le definizioni contenute nel decreto attuativo sull’iperammortamento c’è anche quella di struttura produttiva.
Rispetto alla definizione fornita per la misura Transizione 5.0, la definizione di struttura produttiva è stata modificata. Si tratta di “sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotato di autonomia tecnico funzionale e organizzativa”. Ciò non presuppone “la capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi”.
Un rapido recap della misura
L’iperammortamento 2026 (Legge di Bilancio 2026 - L. 199/2025) prevede:
- Beneficiari: imprese titolari di reddito d’impresa.
- Agevolazione: maggiorazione del costo per beni materiali e immateriali 4.0 interconnessi e per beni finalizzati all’autoproduzione di energia rinnovabile (inclusi sistemi di accumulo).
- Periodo: dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
- Aliquote:
- 180% fino a 2,5 milioni €
- 100% da 2,5 a 10 milioni €
- 50% da 10 a 20 milioni €.
- Accesso al beneficio: è previsto mediante la presentazione delle comunicazioni di cui sopra, attraverso la piattaforma del GSE.
- Fruizione: a partire dall’esercizio in cui il bene viene interconnesso.
- Cumulabilità: è possibile con altre agevolazioni (nel rispetto dei limiti di costo)
Più flessibilità per le imprese
In generale, la bozza del decreto sembra introdurre semplificazioni operative, come le comunicazioni di conferma per singoli beni, e maggiore flessibilità nella gestione degli investimenti complessi, rendendo il processo più adattabile alle reali tempistiche aziendali.
Cosa aspettarsi ora (e perché muoversi subito)
La misura è oggi definita nei suoi pilastri principali e il nodo più critico - il vincolo “Made in EU” - è stato risolto.
Restano da completare alcuni aspetti tecnici tra MIMIT e MEF, ma il quadro è ormai chiaro: l’iperammortamento 2026 è pronto a partire operativamente. Il decreto attuativo una volta firmato andrà al vaglio della Corte dei conti per poi essere pubblicato sul sito del Mimit con avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Sarà necesario poi un decreto direttoriale con i termini di presentazione delle comunicazioni, per cui si parla di un avvio a maggio.
Dall'esperienza con Transizione 5.0, possiamo consigliare di avviare gli investimenti e tenersi pronti per procedere operativamente in modo da assicurarsi l’accesso alla misura.
Questo significa una cosa molto semplice: chi pianifica ora, parte in vantaggio.

