Iperammortamento: via alle comunicazioni di completamento

Dal 15 ottobre 2026 le imprese con comunicazione di conferma positiva possono trasmettere al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti.

Iperammortamento: via alle comunicazioni di completamento
Dal 15 ottobre 2026 entra nella fase operativa finale il Nuovo Piano Transizione 5.0 - Iperammortamento. A partire dalle ore 12:00, le imprese che hanno già ottenuto l’esito positivo della comunicazione di conferma possono trasmettere al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti. Il nuovo adempimento consente di attestare la conclusione dei programmi agevolati e rappresenta un passaggio necessario per accedere concretamente alla maggiorazione fiscale prevista dalla misura.

Comunicazione di completamento: cosa cambia dal 15 ottobre

La procedura è disponibile sulla piattaforma informatica del GSE dal 15 ottobre 2026. Possono utilizzarla le imprese che hanno già completato la fase di prenotazione e ottenuto esito positivo sulla successiva comunicazione di conferma dell’investimento.
La comunicazione deve essere presentata dopo il completamento degli investimenti e, per i beni degli Allegati IV e V, dopo la loro interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Il termine generale indicato dal decreto attuativo per l’invio è il 15 novembre 2028, prorogabile di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE.
La comunicazione deve riportare, per ciascun bene, la data di completamento dell’investimento e gli estremi delle fatture relative alle spese agevolabili. L’impresa deve inoltre attestare il possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile richieste dalla normativa.
Non possono essere inseriti beni diversi né importi superiori rispetto a quelli già indicati nella comunicazione di conferma. Dopo l’invio, la piattaforma rilascia una ricevuta e il GSE verifica completezza e correttezza delle informazioni, comunicando l’esito o richiedendo eventuali integrazioni.
Specifichiamo che, in aggiunta alle comunicazioni preventiva, di conferma e completamento, la norma prevede due comunicazioni periodiche su cui non abbiamo ancora aggiornamenti. Allo stesso tempo, si attendono le FAQ e la maxi-circolare, che possa chiarire dubbi come la gestione del cumulo in tutti quei casi in cui il secondo contributo sia definito successivamente al 31 dicembre.

Come funziona il nuovo Iperammortamento 2026

Il nuovo Iperammortamento sostiene la trasformazione digitale ed energetica del sistema produttivo nazionale. La misura reintroduce la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili, riconosciuta ai soli fini fiscali per il calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Non si tratta, quindi, di un credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite F24, ma di una deduzione extracontabile che riduce l’imponibile ai fini delle imposte sui redditi. L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Chi può beneficiare della misura

Possono accedere all’Iperammortamento tutte le imprese residenti in Italia e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione aziendale e dal regime fiscale adottato per determinare il reddito d’impresa.

Le categorie di investimenti agevolabili

La misura individua due principali categorie di investimenti. La prima comprende i beni materiali e immateriali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, inclusi negli Allegati IV e V alla legge n. 199/2025. Tali beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
La seconda categoria riguarda i beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, anche a distanza, compresi i sistemi di stoccaggio. Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva calcolato secondo i criteri previsti dal decreto.

Le novità 2026 sui beni materiali

Nel 2026 si è ampliato ed aggiornato il perimetro dei beni strumentali rispetto alla disciplina precedente. Tra le categorie materiali rientrano macchine e impianti a controllo computerizzato, sistemi digitali per qualità e sostenibilità, tecnologie per l’interazione uomo-macchina e infrastrutture per elaborazione, gestione e trasmissione dei dati.
Tra le novità figurano sistemi intelligenti per l’interazione con il cliente, come totem interattivi, camerini digitali, sistemi di self-checkout e vetrine interconnesse. Sono inoltre considerate le infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni, i cluster di calcolo e i server GPU utilizzati per l’addestramento e l’esecuzione di modelli di intelligenza artificiale e per la simulazione di processi produttivi complessi.

Software, intelligenza artificiale e cybersecurity

Assumono particolare rilievo i software di intelligenza artificiale e machine learning, compresa l’AI generativa, la manutenzione predittiva, il process mining e i sistemi decisionali automatici. Sono inoltre ricomprese le soluzioni Industrial IoT, edge computing, comunicazione tra macchine, cybersecurity industriale, monitoraggio energetico, sostenibilità, ESG, economia circolare, supply chain e logistica avanzata.
Per i software occorre verificare attentamente la formula di acquisizione. Le soluzioni in modalità SaaS non rientrano nell’impostazione illustrata, mentre possono essere considerate le licenze d’uso acquistate secondo le condizioni previste e i progetti software sviluppati su misura, purché caratterizzati da contenuti originali e non riconducibili a una semplice parametrizzazione di funzioni standard.

Misura dell’agevolazione

La maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto è articolata per scaglioni:
  • 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
La maggiorazione si rileva esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e decorre dal periodo d’imposta in cui l’impresa trasmette la comunicazione di completamento, purché il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo e il GSE abbia comunicato l’esito positivo delle verifiche.

Perizia tecnica e certificazione contabile

Le caratteristiche tecniche dei beni, la loro inclusione negli Allegati IV e V e l’interconnessione ai sistemi aziendali devono essere comprovate da una perizia tecnica asseverata, corredata da un’analisi tecnica, rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritto all’albo oppure da un ente di certificazione accreditato.
L’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza con la documentazione contabile dell’impresa devono risultare da un’apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale.

La comunicazione di completamento: un passaggio decisivo per l’operatività della misura

L’apertura delle comunicazioni di completamento segna un passaggio fondamentale per il Nuovo Piano Transizione 5.0. Dal 15 ottobre 2026 le imprese che hanno già completato le fasi di prenotazione e conferma possono attestare formalmente la conclusione degli investimenti e avvicinarsi alla fruizione effettiva della maggiorazione fiscale.
La varietà dei beni agevolabili conferma l’attenzione verso digitalizzazione, intelligenza artificiale, cybersecurity, sostenibilità energetica e innovazione dei processi produttivi. La corretta gestione delle comunicazioni e della documentazione tecnica e contabile resta però essenziale per perfezionare la procedura e dimostrare la spettanza del beneficio.

Contattaci all’indirizzo finanza.agevolata@bdo.it per verificare l’ammissibilità del progetto e ricevere supporto nella valutazione degli investimenti, nella predisposizione della documentazione tecnica e nella gestione delle comunicazioni GSE.