IRES premiale e beni 4.0 - 5.0: operatività e interconnessione

Introdotta con l’ultima Legge di Bilancio 2025 e attuata dal Decreto Ministeriale l'8 agosto 2025, l’IRES premiale è stata ulteriormente disciplinata, offrendo chiarimenti operativi e interpretativi utili per la pianificazione degli investimenti in beni 4.0 e 5.0.

Cos’è l’IRES premiale?

L’IRES premiale è una riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società (IRES) dal 24% al 20%, prevista per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2024. L’obiettivo è incentivare l’incremento occupazionale stabile e l’utilizzo degli utili aziendali per finalità produttive.

Per beneficiare dell’aliquota ridotta, l’impresa deve rispettare tre condizioni fondamentali:

  1. Accantonamento dell’utile: almeno l’80% dell’utile 2024 deve essere destinato a riserva.
  2. Investimenti rilevanti: almeno il 30% di tale riserva (comunque non meno del 24% dell’utile 2023) deve essere impiegato in investimenti beni strumentali nuovi, con caratteristiche Industria 4.0 o Transizione 5.0, nel periodo tra il 1° gennaio 2025 e il termine per la presentazione del modello Redditi 2026 (31 ottobre 2026).
  3. Incremento occupazionale: il numero di unità lavorative per anno non deve risultare diminuito rispetto alla media del triennio precedente e realizzare nuove assunzioni a tempo indeterminato pari ad almeno l’1% del personale medio del 2024, con un minimo di una unità. Inoltre, nel 2024 o nel 2025 l’impresa non deve poi aver fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione.

Beni 4.0 e 5.0: caratteristiche, tempistiche e interconnessione

I beni devono avere le caratteristiche richieste secondo i paradigmi dell’Industria 4.0 o Transizione 5.0 e dunque, come precisa l’articolo 5 del Dm 8 agosto 2025, essere interconnessi al sistema di gestione aziendale.

Gli investimenti, che possono avvenire anche mediante locazione finanziaria, devono avere un importo minimo determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:

a) 30% dell’utile accantonato;
b) 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023;
c) 20.000 euro.

Esempio

Alfa S.p.A. con esercizio coincidente con l’anno civile che:

  • nel 2024 ha conseguito un utile di 100.000 euro, non distribuito per l’80% (80.000 euro);
  • nel 2023 ha conseguito un utile di 90.000 euro.

L’importo minimo dell’investimento è pari al maggiore fra i seguenti:

a) (2024) 30% di 80.000 euro = 24.000 euro;
b) (2023) 24% di 90.000 euro = 21.600 euro;
c) 20.000 euro.

Il maggiore tra gli importi a), b) e c) è, pertanto, 24.000 che costituisce l’importo minimo di investimenti da effettuare per accedere alla riduzione dell’aliquota.

Per l’effettuazione degli investimenti, la data si individua secondo i criteri dell’articolo 109 del Tuir (consegna o spedizione, ultimazione per i beni realizzati in appalto, oppure momento di trasferimento della proprietà se successivo) e si considera ammissibile il periodo tra il 1° gennaio 2025 e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2025 (31 ottobre 2026). Nel caso del leasing finanziario, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia quando entra nella disponibilità del locatario.

Il costo rilevante si determina in base all’articolo 110 del Tuir, includendo, dunque, anche gli oneri accessori di diretta imputazione e, stando a precedenti interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate (circolare 4/E/2017), la quantificazione si effettua al lordo di eventuali contributi in conto impianti (come i tax credit 4.0 o 5.0).

Se nel periodo di riferimento per l’effettuazione egli investimenti, è necessario sostituire uno o più beni oggetto degli investimenti rilevanti, e sempre che ricorrano le altre condizioni previste nell’articolo 1, comma 35, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai fini del comma 5, non si perde l’agevolazione, tuttavia, si tiene conto del costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la flessibilità concessa per l’interconnessione dei beni. Secondo quanto chiarito nella relazione tecnica al decreto, l’interconnessione può avvenire anche successivamente all’effettuazione dell’investimento (e dunque anche dopo il 31 ottobre 2026) purché i beni, già al momento dell’acquisto e prima dell’entrata in funzione, posseggano i requisiti tecnici necessari per realizzarla. L’interconnessione, sempre in base all’articolo 5, dovrà permanere per oltre la metà del cosiddetto periodo di sorveglianza (durante il quale i beni non devono essere ceduti o delocalizzati all’estero) entro cui è possibile applicare la c.d. “recapture rule” e dunque del periodo che va dalla data di acquisto alla fine del quinto esercizio successivo (31 dicembre 2030 per gli investimenti del 2025 e 31 dicembre 2031 per quelli del 2026).

Nel caso in cui l’interconnessione dovesse essere rimandata ad un momento successivo a quello di presentazione del modello Redditi 2026, la società dovrà applicare la riduzione di aliquota nel presupposto che si verifichi poi la condizione (salvo riversare l’imposta in caso contrario) oppure non applicare la premialità (quindi, con aliquota al 24%) e presentando poi una dichiarazione integrativa nel momento in cui l’interconnessione sarà attuata.

Ricordiamo che per i beni 5.0, oltre all’interconnessione, è richiesto un risparmio energetico:

  • 3% sulla struttura produttiva complessiva;
  • 5% sui processi direttamente interessati dall’investimento.
La verifica del risparmio avviene nel periodo d’imposta successivo all’entrata in funzione del bene, rispetto o al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

È necessario effettuare una comunicazione preventiva per fruire della premialità?

No, a differenza dei crediti d’imposta 4.0 e 5.0, per l’IRES premiale non è richiesta alcuna comunicazione ex ante o ex post. Non è necessario indicare la norma agevolativa in fattura, né inviare documentazione preventiva all’Agenzia delle Entrate.

Attenzione alle cause di decadenza

La normativa prevede cause di decadenza che comportano la perdita dell’agevolazione e il riversamento dell’IRES risparmiata:

  • distribuzione dell’utile accantonato entro il secondo esercizio successivo;
  • cessione o delocalizzazione dei beni oggetto dell’investimento entro il quinto esercizio successivo.

Cumulabilità con altre agevolazioni

L’IRES premiale è cumulabile con altri incentivi, come i crediti d’imposta 4.0 e 5.0, ma nei limiti del costo rimasto a carico dell’impresa. Questo significa che, se un bene è già stato agevolato con un tax credit, l’IRES ridotta si applica solo sulla quota non coperta da altri benefici.

L’IRES premiale rappresenta un’opportunità per le imprese, tuttavia, è fondamentale prestare attenzione al rispetto e al mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

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