Transizione 5.0: Codice tributo e Dichiarazione dei Redditi

Il Piano Transizione 5.0 supporta gli investimenti per la realizzazione di progetti di innovazione finalizzati a ridurre i consumi energetici. Per beneficiare del credito di imposta, le società devono indicare il codice tributo di riferimento tramite il modello F24 e compilare correttamente il Modello Redditi per le Società di Capitali 2025.

Codice Tributo: utilizzo del credito di imposta in compensazione

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n° 63 del 18 dicembre istituisce il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta: “7072” - denominato “Credito d’imposta - Transizione 5.0 - Articolo 38, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19”.

In particolare, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Il credito può essere utilizzato solo dopo cinque giorni dalla trasmissione dell'elenco delle imprese ammesse al beneficio da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) all'Agenzia delle Entrate.

Compilazione del Modello Redditi Società di Capitali 2025: Quadro RU

La gestione contabile e fiscale del credito d'imposta richiede la sua corretta indicazione nella dichiarazione dei redditi. Il Quadro RU del Modello Redditi Società di Capitali 2025 include diverse sezioni per riportare i crediti d'imposta maturati e utilizzati. È fondamentale seguire le istruzioni specifiche per garantire trasparenza e tracciabilità.

Le istruzioni per la compilazione del Modello Redditi Società di Capitali 2025 dedicano un’apposita sezione, all’interno del Quadro RU, alla gestione di questo credito, identificandolo con il codice “T6”.

Per il credito Transizione 5.0, tra i righi rilevanti figurano:

  • RU2, destinato a riportare l’eventuale credito residuo dalla dichiarazione precedente; RU3, per il credito ricevuto;
  • RU5, specificamente nella colonna 3, dove deve essere indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione, come comunicato dal GSE all’impresa beneficiaria in conformità all’articolo 12, comma 7, del D.M. 24/07/2024.
  • RU6, che documenta il credito utilizzato in compensazione tramite modello F24;
  • RU8, relativo all’eventuale credito d’imposta riversato;
  • RU9, colonna 3, potenzialmente dedicato a crediti caduti per determinate ragioni;
  • RU10, per crediti trasferiti;
  • RU12, per il credito residuo da riportare alla dichiarazione successiva.

La corretta compilazione di questi righi è fondamentale per garantire la trasparenza e la tracciabilità dell’utilizzo del credito, nonché per consentire all’Agenzia delle Entrate di effettuare i necessari controlli. 

 

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