Regolamento ESPR (UE 2024/1781): obblighi e opportunità per le imprese nell’era dell’ecodesign
Il 13 giugno 2024 è stato ufficialmente approvato il nuovo Regolamento Ecodesign per Prodotti Sostenibili (ESPR) – Regolamento (UE) 2024/1781 “Ecodesign for Sustainable Products Regulation”. Questa normativa ridefinisce profondamente le regole del mercato unico europeo, ponendo fine all'era dell'economia lineare. Non si tratta di una semplice estensione delle vecchie direttive sull'efficienza energetica, ma di un quadro legislativo omnicomprensivo pensato per ridurre l'impronta di carbonio e fare in modo che i prodotti eco-progettati diventino la norma all'interno dell'Unione Europea. Per le imprese, comprendere gli obblighi legati all'ecoprogettazione non è solo una questione di conformità normativa, ma una vera e propria leva di vantaggio competitivo e di creazione di valore strategico a lungo termine.
Ambito di applicazione e complementarietà legislativa
A differenza della precedente Direttiva ErP (2009/125/CE), limitata ai soli prodotti connessi all'energy-related, il nuovo regolamento si applica potenzialmente a qualsiasi bene fisico immesso sul mercato o messo in servizio nell'Unione Europea. Rientra infatti nell'ambito di applicazione anche il contenuto digitale che è parte integrante di un prodotto fisico, oltre che:- Componenti: prodotti destinati a essere incorporati in altri beni fisici.
- Prodotti intermedi: beni che richiedono un'ulteriore fase di fabbricazione, trasformazione, rivestimento, miscelazione o assemblaggio (come ad esempio l'acciaio, l'alluminio o i filati grezzi) per essere resi adatti agli utilizzatori finali.
- alimenti per l'uomo e mangimi per animali;
- medicinali per uso umano e medicinali veterinari;
- piante, animali e microrganismi vivi;
- prodotti di origine umana o direttamente collegati alla riproduzione futura di piante e animali.
Settori merceologici prioritari
Il Joint Research Centre (JRC) ha pubblicato il 13 novembre 2024 un report tecnico volto a definire le priorità d'azione. I primi atti delegati specifici riguarderanno una gamma estesa di categorie merceologiche:- prodotti connessi all'energia (ErP) ed elettronici (ICT);
- tessili (con focus sugli indumenti) e calzature;
- arredamento, mobili e materassi;
- pneumatici, detergenti, vernici, lubrificanti e sostanze chimiche sfuse;
- materie prime industriali fondamentali quali ferro, acciaio e alluminio.
Principio di complementarietà e la "Safety Net"
Secondo le linee guida della Commissione Europea, l'ESPR si focalizza sulla sostenibilità ambientale agendo laddove le leggi settoriali esistenti non coprano adeguatamente l'impatto ecologico del ciclo di vita. Se un quadro normativo specifico gestisce già correttamente tali aspetti, l'ESPR non interviene ma funge da vera e propria rete di sicurezza o da integratore normativo:- Batterie: regolate dal Regolamento (UE) 2023/1542, dovranno disporre di un passaporto della batteria che si interconnetta senza soluzione di continuità con l'architettura tecnica e semantica stabilita dall'ESPR.
- Giocattoli e detergenti: le imminenti revisioni normative integreranno il Passaporto Digitale di Prodotto (DPP), approfondito nelle seguenti pagine, basandosi direttamente sulle regole tecniche generali dell'ESPR.
- Imballaggi (PPWR): il Regolamento UE 2025/40 disciplina primariamente il packaging; l'ESPR interverrà in modo complementare stabilendo requisiti specifici sull'imballaggio di determinati prodotti finiti.
- Prodotti da costruzione (CPR): il CPR rimane lo strumento principale per l'edilizia, ma l'ESPR interviene come rete di sicurezza e stabilisce in via prioritaria i requisiti per i prodotti da costruzione intermedi e connessi all'energia.
Timeline della conformità all'ESPR: quando entrano in vigore gli obblighi
La transizione verso la piena conformità è scandita da fasi programmatiche ben definite, che vedranno l'introduzione progressiva degli obblighi di mercato:- Fase di proposta e negoziazione (2022-2023): avvio degli studi preliminari e chiusura delle consultazioni pubbliche sui prodotti prioritari a maggio 2023, culminati nell'accordo politico di fine anno.
- Fase di adozione (2024): approvazione del testo definitivo, istituzione dell'Ecodesign Forum e pubblicazione del report sulle priorità merceologiche del JRC.
- Fase di attuazione (2025-2026): nel 2025 viene adottato il primo piano di lavoro triennale e i regolamenti sul divieto di distruzione dell'invenduto. Nel 2026 verranno emanati gli atti esecutivi sull'infrastruttura del DPP e adottate le prime misure restrittive per tessili, ferro e acciaio.
- Fase di applicazione ed enforcement (2027-2028): a partire dal 2027 i primi requisiti di ecoprogettazione e l'obbligo di DPP diventano legalmente vincolanti per l'immissione sul mercato unico, avviando parallelamente i piani di lavoro per le categorie merceologiche successive.
Passaporto Digitale di Prodotto (DPP) e tracciabilità della supply chain
La tracciabilità rappresenta la spina dorsale della conformità regolatoria, trasformando le catene di fornitura da opache e frammentate a trasparenti e monitorabili end-to-end. Parlando di settori complessi come quello tessile, la rendicontazione non può più limitarsi alle fasi finali di confezionamento del capo d'abbigliamento.
L'azienda ha l'obbligo di tracciare e verificare i dati qualitativi e ambientali dei processi lungo l'intera catena del valore, risalendo fino all'origine della materia prima, ovvero fin dal campo di cotone (Tier 4 - estrazione delle materie prime). Solo una visibilità totale sui fornitori di livello Tier 1-n permette di creare una "single source of truth" (un'unica fonte di verità) in grado di convalidare le dichiarazioni di origine e di adempiere ai requisiti di due diligence.
A supporto delle aziende nei settori del tessile, il JRC ha rilasciato nel maggio 2026 il report "Study on DPP content for textile apparel products under ESPR", utile a comprendere i livelli di granularità e le condizioni generali del DPP oltre che ad alimentare il futuro atto delegato. Dal report emerge che è fondamentale per le aziende del settore capire quali informazioni può gestire a livello di modello, quali a livello di lotto e quali a livello di singolo articolo, così da calibrare i costi informatici di etichettatura, assicurare la reale tracciabilità dei lotti e gestire richiami mirati.
Quali informazioni contiene il Passaporto Digitale di Prodotto (DPP): i 5 cluster di dati
Il veicolo principale attraverso cui viaggerà questa trasparenza è il Passaporto Digitale di Prodotto (DPP), un contenitore di dati strutturati accessibile tramite, per esempio, QR code o tag leggibile meccanicamente. L'architettura informativa del DPP raccoglie i 16 parametri di ecoprogettazione previsti dal regolamento organizzandoli in 5 cluster principali:
- Identità del prodotto e baseline tecnica: classificazione, specifiche ingegneristiche, configurazioni e certificati di conformità (fabbricante/fornitore).
- Performance, durabilità e affidabilità: livelli quantitativi di prestazione, ciclo di vita atteso, indicatori di sicurezza e piani di manutenzione supportati da test di laboratorio.
- Circolarità, riparabilità e remanufacturing: parametri di design per la circolarità, facilità di smontaggio, modularità e specifiche per la “rifabbricazione”.
- Sostanze, materiali e impronta ambientale: tracciamento delle sostanze pericolose, percentuale di materiale riciclato incorporato e quantificazione scientifica dell'impronta di carbonio.
- End-of-life, raccolta e gestione dei rifiuti: istruzioni specifiche destinate ai consorzi di recupero e ai riciclatori per massimizzare la purezza dei materiali secondari.
Standard tecnici dell'architettura digitale
Per garantire che il DPP sia uno strumento interoperabile e privo di blocchi tecnologici proprietari, il sistema si basa su un quadro di standard armonizzati europei in fase di finalizzazione. Questo protocollo comune regolerà in modo uniforme la persistenza degli identificativi univoci, i supporti fisici di collegamento (come i codici QR o tag RFID), i formati di scambio e la conservazione sicura dei dati. L'obiettivo è garantire l'autenticità e l'integrità delle informazioni lungo l'intero ciclo di vita del prodotto, tutelando al contempo la riservatezza commerciale delle aziende.
Governance, livelli di accesso e controlli doganali
Il principio cardine stabilito dall'Unione Europea prevede che l'operatore economico mantenga la proprietà dei propri dati industriali, ma l'accesso sia regolato dalla legge per finalità di trasparenza pubblica e vigilanza. La governance della filiera delinea responsabilità chiare e sequenziali:
- i fornitori creano il dato primario all'origine della filiera
- i fabbricanti e gli importatori aggregano le informazioni nel DPP e ne garantiscono legalmente la conformità e la persistenza prima dell'immissione sul mercato
- i laboratori di prova verificano e convalidano scientificamente le performance dichiarate
- i centri di riparazione e i riciclatori aggiornano il DPP durante la fase d'uso e nel fine vita.
L'ecosistema prevede tre livelli di accesso differenziati per bilanciare trasparenza e segreto industriale, vale a dire pubblico, riservato e a interesse legittimo.
Regolamento ESPR e ISO 14001:2026
L'implementazione delle complesse catene informative richieste dall'ESPR trova il suo perfetto alleato organizzativo nei sistemi di gestione ambientale basati sul nuovo standard ISO 14001:2026.
Come approfondito nel nostro articolo dedicato alla nuova ISO 14001:2026, La norma internazionale valorizza la prospettiva del ciclo di vita e richiede alle imprese un controllo operativo rigoroso che si estende lungo tutta la catena di fornitura, sposando la logica della doppia rilevanza.
La revisione dello standard richiede infatti di estendere il controllo operativo oltre i confini aziendali diretti, integrando criteri ecologici nei rapporti con i fornitori e valutando l'impatto dei cambiamenti climatici sulla resilienza dei prodotti. Sfruttare il modello ciclico Plan-Do-Check-Act (PDCA) della ISO 14001 consente di gettare le basi organizzative ideali per gestire, monitorare e aggiornare nel tempo i dati richiesti dal DPP.
Un cambio di paradigma: progettare la conformità
Il Regolamento ESPR introduce quindi un cambiamento concettuale radicale per il tessuto industriale. Tradizionalmente, la conformità di un prodotto veniva verificata ex-post, attraverso controlli e test eseguiti sul bene già fabbricato. Oggi assistiamo a una transizione netta: la compliance si sposta direttamente nella fase di product design and engineering.
Le aziende non sono più chiamate a verificare i prodotti a valle, bensì a progettare e gestire in modo integrato sia il bene fisico sia l'enorme flusso di dati ad esso associato lungo l'intero ciclo di vita. Poiché la maggior parte dell'impatto ecologico ed economico è determinato nelle prime fasi di sviluppo, ogni scelta ingegneristica e di approvvigionamento si trasforma in una decisione strategica per creare valore e vantaggio competitivo.
Divieto di distruzione dei beni di consumo invenduti
In parallelo alla tracciabilità, l'ESPR introduce misure severe per contrastare lo spreco delle merci, una pratica diffusa soprattutto nei modelli di fast fashion. L'Articolo 25 sancisce il divieto assoluto di distruggere articoli di abbigliamento, accessori e calzature invenduti, applicabile alle grandi imprese dal luglio 2026 e alle medie dal 2030. All'inizio del 2026 sono stati pubblicati due importanti atti delegati di integrazione, il quale iter di approvazione è ancora in corso. Questi due testi normativi vanno a delineare nel dettaglio i vincoli operativi per le imprese:
- Atto delegato C(2026)659: individua le uniche deroghe ammissibili in cui la distruzione è eccezionalmente giustificata (es. prodotti contaminati, pericolosi o contraffatti), imponendo l'obbligo di conservare la documentazione probatoria.
- Atto delegato C(2026)660: disciplina le modalità di rendicontazione dell'invenduto (Articolo 24). Le aziende dovranno divulgare pesi, volumi e destinazione dei beni sul proprio sito web o integrando i dati nel bilancio di sostenibilità, con la prima disclosure ufficiale prevista per febbraio 2027 sui dati storici del 2026.
Perché scegliere BDO
Adeguarsi al Regolamento ESPR richiede un impegno trasversale che coinvolge la ricerca e sviluppo, l'ufficio acquisti, la compliance legale e i sistemi informativi. Per supportare le imprese in questa complessa trasformazione organizzativa, abbiamo sviluppato una metodologia operativa strutturata in tre macro-fasi sequenziali:
- Assessment: mappatura completa dei flussi informativi aziendali, analisi documentale di schede tecniche e distinte materiali, e audit sulle procedure di sourcing e tracciabilità dei dati della supply chain.
- Gap Analysis: confronto analitico dei prodotti rispetto ai 16 parametri di ecoprogettazione dell'ESPR e valutazione di conformità delle asserzioni ambientali in linea con la Direttiva UE 2024/825, eliminando i rischi di greenwashing, tema approfondito nel nostro articolo dedicato al contrasto delle dichiarazioni ambientali ingannevoli).
- Action Plan: elaborazione di una roadmap di adeguamento personalizzata, sviluppo delle procedure interne ESPR (matrice delle qualifiche e moduli di conformità) e formazione specialistica per i team di Procurement, Ingegneria e R&D.
Il Regolamento ESPR non deve essere vissuto come un mero adempimento burocratico o un costo di conformità. Si tratta di una grande opportunità strategica per ripensare i prodotti in chiave circolare, migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse, mitigare i rischi della supply chain e consolidare la fiducia dei consumatori nel mercato unico. Il momento di agire è adesso, prima che gli atti delegati settoriali rendano i requisiti vincolanti ed escludano dal mercato chi è rimasto indietro.
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