Come noto, l’abuso di dipendenza economica è un illecito civile disciplinato nel nostro ordinamento dall'articolo 9 della Legge n. 192/1998 (Legge sulla subfornitura) che ha una portata generale essendo applicabile a tutti i rapporti tra le imprese (cfr. Ordinanza Cass. n. 2496/2011).
L’abuso di dipendenza economica può avere altresì una dimensione pubblicistica, perché può alterare il funzionamento del mercato e della concorrenza.
- Partendo nella nostra analisi dall’illecito civile, il citato art. 9 della Legge 192/1998 vieta l’abuso di dipendenza economica sanzionando il patto frutto dell’abuso con la nullità; uno dei presupposti per la sua applicazione è dunque che i rapporti tra le parti siano regolati da un contratto.
Vi sono altri presupposti per la sua applicazione ed in particolare:
- La sussistenza di una situazione di dipendenza economica di un’impresa cliente nei confronti di una sua fornitrice;
- La sussistenza di un abuso di dipendenza economica che consiste nello sfruttamento della predetta posizione di forza da parte dell’impresa fornitrice, secondo le ipotesi indicate (in modo non tassativo ma esemplificativo) nel citato art. 9.
Si tratta di presupposti entrambi necessari ai fini dell’accertamento di un abuso di dipendenza economica (cfr. ordinanza Cass. n. 15023/2025).

