Il “Collegato Lavoro” (L. n. 203/2024) ha introdotto l’istituto delle dimissioni per fatti concludenti. L’obiettivo consiste nel contrastare quella prassi illegittima che permetteva al lavoratore assente ingiustificato e successivamente licenziato per giusta causa dal datore di lavoro di percepire l’indennità NASPI.
Per effetto del nuovo istituto, nel caso in cui il lavoratore non si presenti sul posto di lavoro, né comunichi le ragioni di tale assenza oltre il termine previsto dal CCNL applicato o, in mancanza, oltre al termine di 15 giorni, il datore di lavoro potrà effettuare una comunicazione all’ispettorato territoriale del lavoro (ITL), territorialmente competente. In tal caso, si presume che il lavoratore abbia manifestato la volontà di cessare unilateralmente dal rapporto di lavoro e il rapporto si considera risolto. Il datore di lavoro non pagherà il ticket di ingresso alla NASPI (a differenza di ciò che accade in caso di recesso intimato dal datore di lavoro per assenza ingiustificata ad esito di apposito procedimento disciplinare) e il lavoratore non potrà conseguentemente usufruirne. È fatto salvo il caso in cui il lavoratore dimostri l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza per forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro. A seguito della comunicazione, l’ispettorato potrà verificarne la veridicità.