La Global Minimum Tax in vigore dal 2023: le risposte alle 10 domande più frequenti

 

 La nuova imposta si applicherà alle multinazionali con un volume d’affari superiore a 750 milioni di euro già dal 2023. Cosa sappiamo di questa imposta? Quali i meccanismi applicativi e le ipotesi di esclusione? Le imprese, le amministrazioni ed i consulenti fiscali sono pronti ad affrontare un nuovo ordine fiscale mondiale? Questi i primi interrogativi a cui si cerca di dare risposta.    

 

Il G20 di Roma dello scorso 31 ottobre ha aperto un nuovo cantiere legislativo che dovrebbe portare nel 2023 alla entrata in vigore della Global Minimum Tax e di fatto alla definizione di un nuovo ordine fiscale mondale.

Un nuovo ordine fiscale mondiale il cui consenso è al culmine, approvato da 136 paesi partecipanti al c.d. Inclusive Framework (Quadro Inclusivo), rappresentanti circa il 90% del PIL mondiale.

Rispetto al G20 di Venezia dello 1° luglio sono state superate le resistenze di alcuni paesi europei (Estonia, Ungheria ed Irlanda), con la sola eccezione di Cipro, unico stato UE che non ha aderito e che teoricamente avrebbe il diritto di veto al recepimento in abito comunitario del Quadro Inclusivo. 

Resta infine il nodo degli Stati Uniti che necessitano di un passaggio al Senato per approvare il Quadro Inclusivo, passaggio il cui esito non appare scontato.   

Vediamo nel dettaglio come nasce questa riforma, come si articola e quali sono le prime domande a cui è possibile dare una risposta. 

  1. Come definire il Quadro Inclusivo? Un semplice accordo fiscale tra gli stati od è invece possibile scorgervi una strategia di riforma del sistema fiscale internazionale di più ampio respiro?

Ad oggi le norme del Quadro Inclusivo sono semplice soft-law, mere raccomandazioni che per diventare esecutive devono essere tradotte in legge secondo le modalità previste da ciascun paese partecipante.

Questo processo dovrebbe avvenire nel corso del 2022 per entrare in vigore nel 2023.

Molti osservatori ritengono che le norme del Quadro Inclusivo, una volta approvate, possano generare nel medio periodo una semplificazione fiscale nella gestione delle aziende multinazionali mai vista prima.

Sembra delinearsi la tendenza ad abbandonare l’approccio basato sull’esame fiscale di ogni singola transazione o fascio di transazioni (es. cessione di beni / prestazioni di servizi) per adottare un modello fiscale più coerente con la dimensione globale dell’impresa.

Un modello dove non si calcolerà più in maniera certosina l’utile attribuibile ad ogni singola entità del gruppo multinazionale (es. la capogruppo, le società controllate, le stabili organizzazioni. ecc.), ma si calcolerà il solo utile consolidato risultante dal bilancio del gruppo che poi verrà allocato, sulla scorta di meccanismi convenzionali prettamente negoziali, tra lo stato di residenza della capogruppo e le giurisdizioni-mercato ove è presente il gruppo. Il tutto con la garanzia che la tassazione effettiva globale non sarà inferiore ad una determinata soglia (oggi fissata al 15%). 

Un approccio forse un pò semplicistico ma che dovrebbe consentire nel tempo un maggior allineamento dei rapporti tra autorità fiscali dei paesi coinvolti, che poi a ben vedere è sia l’obiettivo che la genesi di questa riforma fiscale nata appunto da un accordo tra 136 amministrazioni fiscali del mondo. 

  1. A proposito di genesi, come nasce questa riforma dell’ordine fiscale mondiale e quali le sue tappe fondamentali?

Nasce dal generale consenso che l’attuale assetto fiscale internazionale non è più in grado di tassare adeguatamente le multinazionali del web (es. Amazon, Facebook) che operano con modalità differenti rispetto al passato e che sono dislocate in diversi paesi del mondo.

L’attuale rete dei trattati fiscali internazionali, che risale al secondo dopoguerra, è imperniata sul concetto di presenza fisica dell’impresa in un determinato Stato (filiale, stabile organizzazione, ecc.), un modello non più attuale nel mondo globalizzato e digitale.

Le attuali convenzioni fiscali internazionali prevedono due criteri di ripartizione della potestà impositiva: gli utili generati da un’impresa multinazionale sono ripartiti tra lo stato di residenza dell'headquarter e gli stati in cui le singole entità operative  sono insediate per lo sviluppo del mercato locale.

Un modello di ripartizione della potestà impositiva non più efficace: le multinazionali del web producono ricavi in tutto il mondo, senza avere alcuna sede fissa di affari, materiale e/o personale, nelle giurisdizioni-mercato (i c.d. market countries).

Si tratta di una ricchezza che spesso fugge a tassazione e che rischia di essere collocata in paesi a fiscalità privilegiata (i c.d. paradisi fiscali):  secondo l’OCSE l’uso dei paradisi fiscali comporta una perdita di gettito per i paesi industrializzati tra 100-240 miliardi di dollari l’anno, pari al 4-10% delle entrate derivanti dalle imposte societarie.

E’ in questo contesto che si è giunti nel 2015 all’approvazione da parte di 60 paesi dell’accordo BEPS (Base Erosion & Profit Splitting), contenente un pacchetto di 15 azioni, tra cui una specifica sulla tassazione dell'economia digitale, e nel 2020 alla pubblicazione da parte del Quadro Inclusivo dei Rapporti Blueprint Pillar One and Pillar Two, che rappresentano lo stato dell'arte delle discussioni internazionali in materia di fiscalità digitale e tassazione minima effettiva.

Nel citato  G20 di Roma il progetto tecnico è stato politicamente ratificato dai capi di stato e governo riuniti al centro congressi Nuvola di Fuksas (con marginali modifiche rispetto alla versione discussa a Venezia il 1° luglio 2021) le cui conclusioni sono contenute nel Final Paper Two Pillars Solution to Adress the Tax Challenges Arising from the Digitalization of the Economy (ottobre 2021).

  1. Quali sono quindi le soluzioni ideate nell’ambito della Two Pillars Solution e quali sono le imprese destinatarie?

Metaforicamente parlando la Two Pillars Solution evoca la facciata di un tempio greco il cui architrave (il nuovo ordine fiscale mondiale) è sorretto da due nuovi pilastri o colonne.

Il Primo Pilastro (Pillar One)  riguarda il parziale trasferimento dei diritti impositivi dai paesi di residenza dell’headquarter alle giurisdizioni-mercato (market countries) che potranno tassare una quota dei profitti delle web companies, a prescindere dalla presenza o meno di una loro entità (filiale o stabile organizzazione) nel proprio territorio.  Si tratta di una  deroga al principio di tassazione basato sulla localizzazione, in quanto le multinazionali potranno essere cosi tassate nel market country anche se non sono ivi localizzate,

Il Secondo Pilastro (Pillar Two) riguarda fissazione di un’aliquota minima globale del 15% , la Global Minimun Tax, applicata alle filiali e alle stabili organizzazioni delle multinazionali. Con questa misura si punta a scoraggiare le multinazionali nel delocalizzare i redditi in giurisdizioni a bassa o nulla tassazione. La Global Minimum Tax opera per singolo paese estero, cioè su base giurisdizionale, senza possibilità di compensare eventuali maggiori aliquote di un paese estero con le minori di un altro. 

I requisiti soggettivi dei due pilastri non sono tuttavia omogenei, ma differenziati.

Mentre il Primo Pilastro si applicherà alle multinazionali con un fatturato annuo complessivo superiore, in prima battuta, a 20 miliardi di Euro ed una profittabilità (utile prima delle imposte diviso fatturato) di almeno il 10% - di fatto riguarderà solo i primi 100 giganti mondiali del web – di più facile accessibilità è il Secondo Pilastro, che si applicherà alle multinazionali con un fatturato annuo di almeno 750 milioni di Euro (senza limiti di profittabilità). Di fatto, il Secondo Pilastro si applicherà a decine di migliaia di imprese multinazionali.

Quindi a tutte le imprese cui si applica il Primo Pilastro, si applica anche il Secondo, mentre non è sempre vero l’opposto.

Per completezza. dal Primo Pilastro sono escluse le imprese estrattive e finanziarie, dal Secondo Pilastro le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni internazionali e non-profit, i fondi pensione e di investimento.

  1. Come avviene la tassazione nell’ambito del Primo Pilastro?

La soluzione individuata appare semplice.

I market countries (cioè le giurisdizioni-mercato dove risiedono i consumatori finali e gli utilizzatori delle piattaforme  web) avranno il diritto di tassare una determinata quota dei profitti complessivi realizzati dall’impresa multinazionale. Tale quota è convenzionalmente fissata in una percentuale pari al 25% del c.d. Utile Residuale (Residual Profit), cioè quella porzione di utile superiore al 10% delle vendite (Return on Sales).

Facciamo un esempio per capire meglio.

Una multinazionale con un fatturato di 40 miliardi di Euro e profitto ante-imposte di 12 miliardi di Euro rientra nel campo di applicazione del Primo Pilastro in quanto ha un fatturato annuo superiore a 20 miliardi di Euro ed una profittabilità del 30% (superiore alla soglia del 10%).  I suoi utili “normali” ammontano ad 4 miliardi (10% delle vendite), mentre i c.d. “utili residuali” sono pari alla differenza di 8 miliardi. Ora di questi 8 miliardi di utili, una certa percentuale (il 25% pari a 2 miliardi) sarà allocata tra tutti i market countries in proporzione al rispettivo volume delle vendite per essere ivi tassata secondo le aliquote societarie di ogni singolo market country.

Per facilitare la concreta applicazione del meccanismo, saranno definite delle specifiche regole di allocazione dei profitti (c.d. sourcing rules) per tipologia di settore, beni e servizi.

Per la quantificazione del profitto complessivo si farà riferimento al bilancio d’esercizio e consolidato, redatto in base ai principi contabili internazionali e con un numero limitato di aggiustamenti fiscali. Sarà consentito il riporto delle perdite a nuovo. Non si farà ricorso a segmentazioni del conto economico, se non in casi eccezionali.

  1. Il Primo Pilastro comporterà un aumento del livello di tassazione globale dell’impresa multinazionale?

Secondo l’OCSE, l’introduzione del Primo Pilastro dovrebbe comportare la ridistribuzione di diritti impositivi dai paesi di residenza delle società capogruppo alle giurisdizioni-mercato per circa 125 miliardi di Euro.

Questa redistribuzione non dovrebbe incrementare il livello di tassazione globale dell’impresa multinazionale perché si farà ricorso ai consueti meccanismi di eliminazione della doppia imposizione internazionale: le imposte assolte nei market countries (es. Italia) saranno detratte dalle imposte dovute nel paese di residenza dell’headquarter (es. USA) mediante il meccanismo del credito per le imposte assolte all’estero o dell’esenzione.

Sono inoltre previsti specifici aggiustamenti fiscali qualora la multinazionale, tassata in base al Primo Pilastro, già disponga nel market country (es. Italia) di una propria filiale dedita ad attività di distribuzione e marketing. Al fine di evitare la doppia tassazione sui medesimi utili (una volta tassati in virtù del meccanismo di redistribuzione del Primo Pilastro ed una seconda volta in quanto tassati localmente quali utili propri della filiale), si applicheranno specifici correttivi relativi alla riallocazione dei profitti residui imputabili alle attività di distribuzione e marketing (cd. marketing and distribution safe harbour). Inoltre, verranno introdotte regole semplificate di transfer pricing per la determinazione degli utili propri imputabili a dette filiali; detti utili, denominati come Amount B (Importo B), saranno tenuti distinti da quelli derivanti dalla riallocazione dei diritti impositivi  denominati Amount A (Importo A).

In buona sostanza, ogni market country avrà diritto di tassare due quote reddituali: una a titolo di Importo A ed una a titolo di Importo B.  Resta ancora da capire quali saranno le regole dell’Importo B e come sarà assorbito l’importo derivante dalla regola del safe harbour.

  1. Veniamo ora al Pillar 2, cioè alla Global Minimum Tax: è vero che i 136 Stati del Quadro Inclusivo dovranno introdurre un’imposta sugli utili societari di almeno il 15%, compresi i paradisi fiscali che vi hanno aderito?

In realtà il meccanismo concordato a livello internazionale non è così semplicistico come è stato descritto nei primi lanci di stampa.

Gli stati partecipanti al Quadro Inclusivo sono lasciati liberi di applicare il livello di tassazione che ritengono desiderabile, quindi teoricamente anche inferiore al 15%.

Tuttavia, se una filiale dell’impresa multinazionale dovesse essere tassata in un determinato territorio (lo stato X) con un’aliquota effettiva inferiore al 15%, si determinerebbe una reazione di segno opposto nello Stato di residenza (Y) dell’Headquarter che sarà chiamato a corrispondere alle proprie autorità fiscali (cioè dello Stato Y) una tassazione aggiuntiva e compensativa della minore tassazione prelevata all’estero (nello Stato X).

Ad esempio, se alcune controllate di una multinazionale americana operano in giurisdizioni con un’aliquota inferiore al 15% (es. il 9%), sulla differenza (es. pari 6%) si applicherà una sovrattassa negli USA del 6% che si sommerà all’aliquota ordinaria statunitense del 21% quale Federal Corporate Tax. E’ stato inoltre chiarito che il regime statunitense GILTI coesisterà con la Global Minimum Tax.

Si ritiene che la tassazione aggiuntiva nello stato di residenza dovrebbe scoraggiare nel medio-lungo periodo le  multinazionali nel delocalizzare i redditi in giurisdizioni a bassa o nulla tassazione, come i paradisi fiscali, anche se giuridicamente ogni paese sarà lasciato libero di adottare la propria politica fiscale.  

L’OCSE stima in circa 150 miliardi di dollari il gettito complessivo che potrebbe essere recuperato con la Global Minimum Tax. Certo molto cammino resta da fare, come rimarcato anche dalla risoluzione del Parlamento Europeo sul caso Pandora Papers del 7 ottobre 2021, visto che paradossalmente ancora oggi alcuni paradisi fiscali continuano tranquillamente a prosperare proprio grazie alla protezione delle stesse superpotenze che dicono di combatterli (es. gli USA per il Delaware ed il Regno Unito per le British Virgin Islands),

  1. Che impatto avrà la Global Minimum Tax su paesi, come l’Italia, che hanno una tassazione superiore al 15%?

Qui la risposta è più incerta.

Sicuramente la misura dell’imposta (15%), se paragonata agli standard europei, appare modesta. In Europa il tax rate societario varia dal 9% (Ungheria) al 31,5% (Portogallo), con una media del 20%. L’aliquota del 15% è di 2,5 punti più alta dell’Irlanda (12,5%) e di 10 punti più bassa dell’Olanda e del Lussemburgo (25%), dove sono concentrate le sedi europee delle multinazionali americane, e di quasi 13 punti rispetto all’Italia (27,9%).

Tuttavia, chi si occupa di sistemi fiscali sa bene che la tassazione effettiva di un’impresa (il c.d. ETR - Effective Tax Rate) dipende non solo dall’aliquota nominale, ma anche dalla determinazione della base imponibile; è ovvio che se alcuni elementi reddituali vengono esclusi dalla base imponibile (quali ad esempio,  capital gain, dividendi, royalties e diritti di sfruttamento di marchi e brevetti, proventi della ricerca e sviluppo, ecc.), l’aliquota effettiva si riduce.  L’aliquota del 15% della Global Minimum Tax andrà valutata come aliquota effettiva e non nominale.

In questo contesto, la Global Minimum Tax potrebbe avere un impatto rilevante per i gruppi multinazionali con vertice in Italia che sono insediati in specifiche giurisdizioni a fiscalità di vantaggio o a modesta/nulla tassazione (es. Hong Kong, Emirati Arabi, ecc.), mentre dovrebbe essere meno rilevante l’impatto per i gruppi multinazionali che operano in Italia attraverso filiali o stabili organizzazioni, in quanto è estremamente difficile che un’entità fiscalmente residente in Italia sia soggetta ad una tassazione effettiva inferiore al 15%.   

  1. Tuttavia, la pressione fiscale in un paese (es. Italia) potrebbe ridursi anche per effetto di incentivi fiscali dettati da ragioni industriali o contingenti, come quelli contenuti nel PNRR o nel EU Temporary Framework (Covid-19). Non c’è il rischio che questi incentivi fiscali possano essere inficiati dalla Global Minimum Tax?

E’ un tema che effettivamente si è posto nel Quadro Inclusivo.

Calcolare il 15%  come tassazione effettiva potrebbe impattare sui paesi dell’Unione Europea, Italia compresa, che stanno approvando per il triennio 2022-2025 le nuove agevolazioni fiscali del Next Generation EU (PNRR), quali R&S, Industria 4.0, proprietà intellettuale, ecc., o che sono in procinto di estendere le agevolazioni fiscali di contrasto al Covid-19.   

Si pensi, ad esempio, ad un eventuale centro di ricerca italiano di una multinazionale statunitense il quale, combinando le vantaggiose agevolazioni fiscali che saranno disponibili in Italia per il settore della ricerca, potrebbe teoricamente collocarsi su una tassazione effettiva inferiore al 15%.

Ebbene, non vi è dubbio che in prospettiva si porrà il tema di come preservare le agevolazioni fiscali “sane”, cioè correlate ad un’effettiva presenza industriale nel paese (nel caso in Italia), da quelle “dannose”; le prime non dovrebbero far scattare la tassazione compensativa nel paese di residenza della multinazionale (es. USA), le seconde si.    

  1. Veniamo ora ai meccanismi applicativi della Global Minimum Tax. Gli aspetti tecnici  sono stati già definiti o si deve ancora attendere?

In maniera assolutamente sorprendente, i meccanismi applicativi sono, a grandi linee, già definiti nel Blueprint sul Pillar 2. Certo occorrerà attendere l’emanazione delle norme legali, ma il grosso è già delineato.

Come detto, rientrano nel campo di applicazione della Global Minimum Tax le imprese multinazionali che hanno un volume di affari superiore a 750 milioni di Euro, quindi tutte le multinazionali di grandi dimensioni e anche quelle di medio livello. 

La futura normativa si compone di tre componenti: due norme da introdurre nella legislazione domestica di ciascun paese partecipante al Quadro Inclusivo ed una norma da inserire nei trattati internazionali.

Le norme domestiche (definite insieme come GloBe – Global anti-Base Erosion Rules) sono identificate con due acronimi: IRR (Income Inclusion Rule) e UTPR (Undertaxed Payment Rule).

La IRR impone all’headquarter di applicare una sovratassa sugli utili societari qualora una delle proprie filiali sia stata tassata in un determinato Stato con un’aliquota effettiva inferiore a quella del 15%.

L’aliquota fiscale del 15% sarà calcolata in base all’aliquota effettiva (ETR - Effective Tax Rate), quindi calcolando il rapporto tra le tasse pagate e gli utili realizzati, quest’ultimi calcolati in base al bilancio d’esercizio con limitati aggiustamenti fiscali e tenendo conto delle differenze temporanee.  Non sarà applicata alcuna sovrattassa se gli utili saranno distribuiti dalla filale all’headquarter entro quattro anni e saranno stati tassati ad un’aliquota effettiva superiore a quella minima.

La UTPR è una norma secondaria che si applica solo quando un’entità del gruppo (inclusa la società vertice del gruppo multinazionale) sfugge alla IRR perché tale norma non è stata adottata nel paese ove è situata. Solo in questo caso la UTPR entra in gioco e tende a negare alle altre società appartenenti al gruppo di dedurre fiscalmente i pagamenti effettuati nei confronti della entità a cui non si applica la IRR; in alternativa vengono imposte misure di aggiustamento equivalente.

Sono escluse dalla UTPR le multinazionali di minori dimensioni, cioè quelle che pur avendo raggiunto la soglia di ricavi di 750 milioni di Euro, non superano i 50 milioni di immobilizzazioni materiali all’estero e non operano in più di cinque paesi. Tale esclusione si applica tuttavia solo in fase di start-up (primi cinque anni) o durante i primi cinque anni di introduzione della normativa GloBe.  Si ritiene che questa norma premi soprattutto paesi in cui nascono con frequenza multinazionali, come ad esempio USA, Cina ed India.

Nei trattati internazionali troverà posto una nuova norma, la STTR, cioè la c.d. Subject to Tax Rule  che consentirà ai paesi ove è collocata un’entità debitrice del gruppo multinazionale di prelevare una ritenuta alla fonte su taluni pagamenti infragruppo (es. interessi, royalties) laddove tali pagamenti siano tassati nei confronti dell’impresa beneficiaria dallo stato di residenza di quest’ultima con un’aliquota nominale inferiore al 15%.

L’ammontare della ritenuta alla fonte sarà pari alla differenza tra la tassazione minima del 15% e l’aliquota nominale applicata dal paese di residenza del percettore, con un minimo del 9%.

Per completezza di argomento sono previste specifiche esclusioni dalla Global Minimum Tax: è escluso l’utile lordo corrispondente al 5% delle immobilizzazioni materiali estere e del costo del personale (valore che nei primi dieci anni di applicazione normativa diventa rispettivamente dell’8% e del 10%, salvo ridursi progressivamente nel decennio); sono inoltre escluse le piccole giurisdizioni, cioè quelle che registrano un fatturato dell’impresa multinazionale inferiore di 10 milioni di Euro ed un utile di 1 milioni di Euro.

  1. Quando entreranno in vigore le norme della Global Minimum Tax?

L’OCSE ha previsto un programma temporale molto ambizioso, sebbene scaglionato nel tempo.

Le IRR dovrebbero essere recepite in legge dagli stati partecipanti al Quadro Inclusivo entro il 2022 per entrare in vigore dal 2023, mentre le UTPR dovrebbero entrare in vigore dal 2024. Molte delle regole applicative dovrebbero essere emanate entro la fine del 2021.

Le STTR dovranno essere adottate mediante uno strumento multilaterale (MLI) e saranno sviluppate entro la metà del 2022 per consentire la loro implementazione nei trattati bilaterali a partire dal 2023.

Ecco quindi che si delinea quindi una vera e propria corsa contro il tempo per i vari attori coinvolti: per l’OCSE che dovrà emanare le norme tecniche di attuazione già a partire dalla fine del 2021; per i 136 stati partecipanti che dovranno adeguare i rispettivi sistemi tributari entro il 2022, per le imprese multinazionali ed i loro consulenti fiscali che dovranno iniziarle a studiarle, valutarne gli impatti e fare previsioni.

Il tempo ci dirà se questi tempi saranno rispettati.

Infine, un’ultima annotazione: l’introduzione delle nuove misure celebreranno le esequie delle varie web tax (tra cui la ISD, l’Imposta sui Servizi Digitali, italiana), approvate in ordine sparso da alcuni paesi sulla scorta del progetto di web tax comunitaria, un’imposta con aliquota dell’1-3% sul fatturato delle multinazionali del web. Il Quadro Inclusivo ne prevede infatti il progressivo ritiro.

 

Cliccare sull'immagine per consultare la scheda:

Global minimum tax: come pianificare l’impatto della  nuova Imposta Globale del 15%  in vigore dal 2023

 

 

 


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