OLTRE IL DANNO LA BEFFA PER GLI ESPATRIATI ITALIANI COSTRETTI A TORNARE IN ITALIA A SEGUITO DELLE RESTRIZIONI COVID-19

Articolo a cura di Gianluca Marini, Carmela Bisesti, Valerio Castelletti

 

 

È risaputo che il sistema fiscale italiano non è uno dei più convenienti da un punto di vista fiscale per le persone fisiche.

Con l'aliquota marginale del 43% per i redditi oltre i 75.000 € e un alto livello di oneri previdenziali (fino al 33% a carico del datore di lavoro/dipendente), l'Italia non può certo essere considerata un Paese a fiscalità “privilegiata” per i lavoratori

Tuttavia, negli ultimi anni la situazione è decisamente migliorata sia per il personale impatriato che per quello espatriato.

Infatti, di recente sono state introdotte importanti misure agevolative fiscali per gli “inpatriates” (ossia le persone fisiche che si trasferiscono in Italia e diventano residenti fiscali in Italia), mentre è stata nel tempo garantita una sorta di tutela fiscale per gli espatriati residenti in Italia (cioè, le persone distaccate all'estero con permanenza al di fuori dell’Italia continuativa superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi) grazie alla normativa dell’art. 51, comma 8-bis del TUIR.

Quest'ultima disposizione risulta particolarmente conveniente per i dipendenti distaccati all’estero in quanto consente, al verificarsi di determinate condizioni, di tassare i redditi da lavoro dipendente nel limite delle “retribuzioni figurative” annualmente fissate dal Ministero del Lavoro (cd “retribuzione convenzionale”) in luogo dell'effettivo reddito da lavoro dipendente percepito che solitamente è decisamente più elevato.

Lo sgravio fiscale effettivo varia caso per caso in quanto dipende da diversi fattori (es. settore di attività del datore di lavoro, ruolo e mansione del lavoratore, ecc.); tuttavia, in termini generali, viene generalmente garantita una riduzione del carico fiscale di circa il 20/30% per i quadri.

Tuttavia, la crisi sanitaria internazionale causata dalla diffusione del Covid-19 ha modificato la situazione, dal momento che molti dipendenti italiani assegnati all'estero sono stati costretti a far ritorno in Italia e continuare a lavorare come "expat" da casa loro in Italia.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate, contrariamente a quanto è avvenuto in altre giurisdizioni che hanno mantenuto le rispettive agevolazioni fiscali, ha confermato (risposta n. 345 del 17 maggio 2021) che tale sgravio fiscale potrebbe essere applicato solo se:

  • l'attività lavorativa è svolta all'estero per un certo periodo di tempo con carattere di permanenza o sufficiente stabilità;
  • il lavoro svolto all'estero costituisce oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto, l'esecuzione del lavoro è svolta all'estero;
  • il lavoratore soggiorna all'estero per un periodo superiore a 183 giorni entro dodici mesi.

Inoltre, è stato precisato che il criterio per l'applicazione della “retribuzione convenzionale” è la “presenza fisica” del lavoratore per la maggior parte dell'anno fiscale all'estero.

In virtù di ciò, l'Agenzia delle Entrate italiana ha confermato che, chi non si trova nella situazione sopra descritta, in quanto costretto a rientrare in Italia per motivi di Covid-19, sarà tassato sul reddito effettivo da lavoro dipendente percepito e non sulla retribuzione convenzionale, determinando quindi un sostanziale aggravio fiscale.

Chi si trova in questa situazione quindi, deve corrispondere maggiori imposte per circa il 20%/30 %. Per chi è rimasto sul “payroll” italiano, l’aggravio fiscale è trattenuto direttamente dal datore di lavoro in busta paga.

Insomma, per gli expatriates Italiani, oltre il danno la, beffa: non solo subire il disagio del rientro in Italia a causa del Covid-19, ma anche la tassazione più alta.

 

COMMENTO BDO

A nostro avviso, l'interpretazione data dall'Agenzia delle Entrate non convince, ed è quanto meno discriminatoria in quanto viola il principio della causa di forza maggiore. Ci auguriamo che a breve vi sia un cambio di rotta interpretativa, adeguandosi all'approccio degli altri Paesi

Nel frattempo, è consigliabile che il lavoratore/datore di lavoro interessato adotti un ravvedimento operoso ai fini fiscali al fine di evitare le pesanti sanzioni (fino al 90%-180% delle maggiori imposte dovute) dovute in caso di verifica fiscale e contestualmente, si attivi per presentare domanda di rimborso per le maggiori imposte pagate, nei termini stabiliti dalla legge (solve et repete) al fine di far valere le ragioni di contraddittorietà della pronuncia ministeriale.

Il team Expatriates & Global Mobility di BDO è a disposizione di quanti necessitino di consulenza fiscale di alto livello per procedere al ravvedimento e per attivare la predetta istanza di rimborso fiscale il cui eventuale diniego, espresso o tacito da parte dell’Agenzia delle Entrate, potrà essere impugnato nelle sedi giurisdizionali appropriate (Commissione Tributaria Provinciale). 

Inoltre, da un punto di vista giuridico, la contraddittoria presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate porterebbe ad una valutazione più approfondita delle condizioni contrattuali dei distacchi, poiché andrebbero analizzate tutte le eventuali conseguenze fiscali derivanti da una imprevista e più pesante tassazione a carico del dipendente. Anche su questi aspetti, il team BDO Expatriates & Global Mobility è a vostra disposizione.

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