Tra guerra e pandemia: le possibilità per le aziende di riequilibrare gli obblighi contrattuali

Tra guerra e pandemia: le possibilità per le aziende di riequilibrare gli obblighi contrattuali

 

La diffusione della pandemia di Covid-19 e, più recentemente, lo scoppio totalmente inaspettato di un conflitto in Europa hanno causatoe continuano a causare profondi mutamenti dello scenario economico globale, legati alla crescita dei prezzi delle materie prime dovuti anche all'inflazione, all'aumento del costo dei trasportie al blocco del circuito Swift imposto dalle banche peri pagamenti con la Russia. Tutte queste circostanze impreviste stanno creando enormi difficoltà agli operatori del mercatoe spesso rendono le obbligazioni contrattuali già in essere completamente sbilanciatee non più gestibili. Le imprese si trovano quindi nella necessità di intervenire tanto sui contratti in essere tanto su quelli da concludere per tentare di arginarei possibili squilibri tra gli obblighi assunti dalle parti. Si tratta pertanto di problematiche per le quali il mondo imprenditoriale italiano sta richiedendo sempre più il supporto di esperti legali.

Soffermandosi sugli accordi già conclusi, il ritornoa una situazione di equilibrio non risulta essere di immediata soluzione, dal momento che il contratto ha forza di legge trai contraentie dunque può essere sciolto unicamente con il consenso di entrambe le parti, per cause previste dalla leggeo seè lo stesso contrattoa prevederlo. Tuttavia, nei contrattia prestazioni corrispettive continuate nel tempo, l'equilibrio tra le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti deve sussistere sia al momento della nascita del rapporto obbligatorio sia durante il suo svolgimento. Qualora intervengano eventi non voluti né previsti dalle parti che alterino questo equilibrio sarà necessario trovare una soluzione che consenta di ripristinarlo. Pertanto, in ottica di conservazione del contratto, il principio della vincolatività dell'accordo potrebbe essere contemperato dal principio del rebus sic stantibus, secondo il quale le parti, al momento dell'accordo, hanno considerato soloi fatti esistenti in quel momento, escludendo quelli sopravvenuti straordinari ed imprevedibili. Un'altra possibilità, che implica però la demolizione del vincolo contrattuale, prevede il ricorso all'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni. Mediante tale istitutoè possibile risolvere il contratto quando-a causa del verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, quale lo scoppio di una guerrao il dilagare di una pandemia- una delle prestazioni è diventata eccessivamente onerosa rispetto alle originarie pattuizioni delle parti.

Un rimedio manutentivo utile per ricondurrea equità un accordo, in presenza di una situazione sopravvenuta, riguarda invece l'applicazione dell'impossibilità parziale. Tale norma prevede che, quando la prestazione di una parte diviene solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione. In aggiuntaa questi principi, la dottrinae la giurisprudenza hanno evidenziato anche quello della «buona fede» cosiddetta oggettiva, utilizzata sia come criterio di valutazione della rispondenza della condotta delle parti alle disposizioni normativee alle clausole contrattuali, sia come metodo di interpretazione dell'obbligazionee del contratto. Alla luce di questi possibili strumenti giuridici, per ripristinare l'equilibrio del contratto, la parte debole, svantaggiata da eventi negativi imprevedibili, può procedere siaa livello stragiudiziale che giudiziale.

Nel primo caso, sarà possibile avviare trattative sostenendo la sussistenza di un obbligo di rinegoziazione fondato sul principio di buona fedeo rilevare l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione per chiedere alla controparte la riduzione del prezzo, oppure sciogliere in vincolo contrattuale.A livello giudiziale, invece, si potrebbe fare ricorso alla teoria dell'obbligo di rinegoziazione, oppure, nel caso in cui ricorranoi requisiti richiesti dalla leggee ove la fattispecie concreta lo richieda, potrebbe anche essere possibile agire per richiedere al giudice un provvedimento di urgenza per tutelare la parte che sta subendo un pregiudizio.

Infine, un ultimo ambito su cui porre attenzione riguardai contratti ancora da concludere, in un'ottica di prevenzione di situazioni patologiche che possano creare squilibri contrattuali futuri tramite l'inserimento di clausole specifiche che tutelino le parti anche in presenza di eventi straordinari.

Alcuni esempi riguardano le «clausole condizionali», che permettono alle parti di risolvere il contratto al verificarsi di tali eventi, limitando lo spazio per interpretazioni funzionali alla rinegoziazione, le «clausole di forza maggiore», voltea esonerare la parte che si rende inadempiente per causa a essa non imputabile e le «clausole di adeguamento», utilia richiamare un ventaglio di circostanze che, sopravvenute alla conclusione del contratto, ne alterano l'originario equilibrioe ne rendono difficoltosa l'esecuzione, permettendo di prevedere la sospensione dell'esecuzione del contrattoe la sua rinegoziazione, anche ad opera di un terzo soggetto estraneo ed imparziale rispetto agli interessi coinvolti.

Riproduzione riservata