Expatriates & Global Mobility News dall’Agenzia delle Entrate- aprile 2022

Approfondimenti a cura del team Expatriates & Global Mobility di BDO Tax 

 

Risposta ad interpello n. 157 del 25 Marzo 2022 – regime impatriati applicabile ad un lavoratore in modalità remote working svolta in Italia per conto di un datore di lavoro estero.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 157/2022, in continuità con quanto precedentemente affermato nelle risposte n. 596/2021 e n. 3/2022, ha confermato l'applicazione del regime agevolativo per i lavoratori impatriati (art. 16 D.Lgs 147/2015) per un dipendente di una società estera che lavora in Italia in regime di “remote working”.

Il caso riguarda un cittadino olandese che ha lavorato nel Regno Unito dal 2012 al 2019 e che decide, di trasferirsi definitivamente in Italia ed in particolare in Sicilia, a Marzo 2020, per ricongiungersi con la famiglia mantenendo in essere il rapporto di lavoro con la società estera.

L'Istante chiede all’Agenzia delle Entrate se possa beneficiare, a partire dal periodo di imposta 2020 e per i quattro successivi, del regime agevolato previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 per i redditi di lavoro dipendente prodotto in Italia, prestando l’attività lavorativa, in modalità di remote working, e applicando la detassazione nella misura del 90%, considerato il trasferimento della residenza civilistica in Sicilia.

Inoltre, chiede la possibilità di fruire, successivamente al primo quinquennio di agevolazione, della proroga di ulteriori cinque periodi di imposta prevista per i lavoratori con almeno un figlio minorenne.

L’Agenzia delle Entrate, in risposta ai due quesiti posti, “ritiene che l’Istante, …, rientri tra i beneficiari dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 con riferimento ai redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dall'annualità 2020, in cui egli ha trasferito la propria residenza fiscale, e per i successivi quattro periodi di imposta, con tassazione nella misura ridotta del 10 per cento, secondo quanto previsto dal comma 5-bis del citato articolo 16 per i soggetti trasferitisi in una Regione tra Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Nel caso di specie, inoltre, stante la presenza di figli minorenni riferita dall'Istante e nel presupposto che sussistano tutte le altre condizioni richiesta dalla norma, egli potrà fruire altresì della proroga per ulteriori cinque periodi d'imposta dell'agevolazione in argomento, con tassazione del reddito agevolato nella misura ridotta del 50 per cento, secondo quanto previsto dal comma 3-bis del medesimo articolo 16”.

Viene inoltre confermato da parte dell’Amministrazione Finanziaria che per poter usufruire dell’agevolazione in esame non è richiesto che l’attività sia svolta per un'impresa operante sul territorio dello Stato.

Per quanto concerne le modalità di fruizione del beneficio, l'Istante potrà usufruire dell'agevolazione direttamente nella dichiarazione dei redditi, compilando la casella "casi particolari" del quadro C del modello 730 o RC del modello Redditi PF relativo ai redditi per lavoro dipendente e assimilati e indicando il reddito di lavoro dipendente nei righi corrispondenti già nella misura ridotta.

 

 

Risoluzione n. 447 del 25 giugno 2021: regime lavoratori impatriati applicabile anche al calciatore professionista proveniente da un Paese extra-UE che ha i requisiti previsti all’art. 16, comma 1, del D.Lgs 147/2015.

La risposta ad interpello n. 447/2021 pubblicata il 25 giugno 2021 dall’Agenzia delle Entrate, fornisce un interessante chiarimento in merito ai requisiti che devono essere integrati da un calciatore professionista (nel caso di specie, un cittadino di uno Stato extra-UE) ai fini della fruizione del regime impatriati, ed in particolar modo afferma che si applica a prescindere dalla cittadinanza del calciatore.

Il comma 5-quater, introdotto nel testo dell'articolo 16 a seguito delle modifiche apportate all'articolo 5 del decreto legge n. 34 del 2019 in sede di conversione, ha esteso la platea dei beneficiari anche agli sportivi professionisti disponendo l’applicazione «per i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare».

Nel quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, l’Istante chiede chiarimenti circa le condizioni che gli sportivi professionisti devono possedere per l’accesso al regime agevolativo in questione.

Specificatamente, l’Istante chiede se, ai fini dell’applicazione del regime agevolativo, a seguito del trasferimento da un Paese extra UE, occorre rispettare le condizioni previste dal comma 1 dell’articolo 16 o se debba, invece, trovare applicazione il comma 2 del medesimo articolo.

L’Agenzia, in risposta all’istanza di interpello presentata, afferma che “con riguardo alle condizioni e ai requisiti soggettivi che gli sportivi devono possedere per l'accesso al regime, va osservato che essi sono, per espressa previsione normativa, quelli fissati dallo stesso articolo 16, e in particolare, quindi, quelli di cui al comma 1.”

Si ricorda che la circolare dell’Agenzia n. 33/2020, nel paragrafo 7.12, aveva in precedenza chiarito che “mentre ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 possono accedere al regime degli impatriati i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, il comma 1 non pone alcun tipo di limitazioni al riguardo, con la conseguenza che tutti i lavoratori che rispondono alle caratteristiche delineate dalla norma, indipendentemente dalla loro cittadinanza, possono accedere al regime in esame”.

Il comma 1, articolo 16, del D.Lgs. 147/2015 prevede l’applicazione di un regime di tassazione agevolata per i lavoratori che:

  1. trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
  2. non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti al trasferimento;
  3. svolgono l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Inoltre, il comma 2, del suddetto articolo dispone che il beneficio fiscale si estende ai cittadini UE o extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:

  1. sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
  2. abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Lo sportivo professionista per usufruire della tassazione agevolata dovrà, a differenza della platea di altri soggetti coinvolti, versare un contributo annuale pari allo 0,5% della propria base imponibile con finalità di promozione dello sviluppo dei settori sportivi giovanili.

 

EXPATRIATES & GLOBAL MOBILITY/ Giurisprudenza

Ordinanza Cassazione n. 1355/2022 – in caso di mancata iscrizione AIRE il trasferimento della residenza all’estero non rileva ai fini fiscali

La Suprema Corte ha confermato che il trasferimento all'estero senza la contestuale iscrizione all’Anagrafe dei cittadini Italiani residenti all’estero (AIRE) non rileva ai fini fiscali e che quindi si considera residente fiscale in Italia il contribuente iscritto per più di 183 giorni nell'anagrafe della popolazione residente.

Il caso in discussione riguarda il ricorso proposto da un cittadino italiano avverso quattro avvisi di accertamento tra il 2007 e il 2010 ed un atto di contestazione con cui l’Agenzia delle entrate, accertando l’esistenza di attività finanziarie non dichiarate presso Paesi a fiscalità privilegiata dal soggetto che si dichiarava residente all’estero, recuperava a tassazione la maggiore imposta IRPEF ed emanava le relative sanzioni previste dalla legge. La Commissione Provinciale di Torino rigetta il ricorso proposto.

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, al contrario, accoglie il successivo appello proposto dal contribuente in quanto, secondo i giudici, aveva sufficientemente dimostrato di essere residente in Brasile nonostante la mancata iscrizione all’AIRE.

L’Agenzia delle Entrate, avverso a questa ultima decisione della Commissione di secondo grado, ha proposto un nuovo ricorso in Cassazione, asserendo la violazione da parte del contribuente dell’art. 2, comma 2, del DPR 917/1986 e il mancato riconoscimento della soggettività fiscale italiana del contribuente fino al 2011, anno di iscrizione all’AIRE, e contestuale cancellazione della popolazione residente nel Comune di residenza.

La Corte di Cassazione conferma, ribaltando la sentenza di secondo grado, che “le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dall’art. 2 DPR 917/1986, in ogni caso residenti, e pertanto soggetti passivi d’imposta, in Italia; con la conseguenza che, ai fini predetti, essendo l’iscrizione indicata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all’Estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano.”

La decisione della Suprema Corte, quindi, concorda con il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate ed è stata presa facendo riferimento all’art. 2 comma 2, del TUIR. L’iscrizione all’anagrafe dei residenti per la maggior parte del periodo d’imposta quindi, essendo preclusiva di ogni ulteriore accertamento, determina la presunzione assoluta di residenza fiscale in Italia del contribuente che si considera, pertanto, soggetto passivo d’imposta in Italia ed il trasferimento della residenza all’estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano e la contestuale iscrizione all’AIRE.

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